Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)

IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti

222 HELMUTH PREE cente.3S Quindi, il Vescovo latino non deve designare36 un diacono per l’ammi­nistrazione del battesimo a un figlio di genitori orientali. Il sacerdote designato, se è dotato della facoltà di cresimare, deve amminist­rare il sacramento della cresima congiuntamente al battesimo (cfr. cc. 695, 696 § 2 CCEO). Altrimenti, la crismazione viene amministrata separatamente.37 Se il sacerdote è biritualista, deve celebrare nel rito del battezzando, altrimenti nel rito proprio (c. 846 § 2 CIC). Il ministro latino amministra la cresimazione a fedeli orientali, qualora ques­ti sono suoi sudditi, in pericolo di morte, oppure “ex alio titulo”, come ad es. per designazione a norma di cc. 678 § 2, 696 § 3 CCEO. b) Ministro orientale — battezzando latino Qualora un ministro di una ESI orientale amministri il battesimo a un fedele latino (cfr. c. 678 CCEO), non è lecito che un diacono orientale lo faccia, a prescindere dal caso di necessità (c. 677 § 2 CCEO). La facoltà non viene sosti­tuita dall’altro ordinamento giuridico, cioè da c. 861 § 1 CIC, perché questi sta­bilisce solo il diacono latino come ministro ordinario del battesimo. Il ministro orientale non deve amministrare a figli di genitori latini, da lui stesso battezzati, la cresimazione congiuntamente al battesimo. La ragione è che per il battezzato latino vige l’ordinamento latino e questo permette la cresi­ma solo dopo aver raggiunto l’età di sette anni ecc. (cc. 889. 891 CIC). Nondi­meno, se lo facesse, la cresima sarebbe valida (cfr. c. 696 § 1 CCEO), ma illeci­ta (cfr. c. 696 § 3 CCEO).38 Anche il ministro orientale amministra la cresima lecitamente a latini alle condizioni descritte nel c. 696 § 3 CCEO (v. sopra). 2. Questioni interecclesiali a) Battesimo: Ministro cattolico Il ministro cattolico amministra il sacramento del battesimo lecitamente a un bambino di cristiani acattolici, se i genitori oppure almeno uno di essi o quello che ne fa legittimamente le veci lo richiedono e se ad essi è fisicamente o mo­35 Cfr. Erdő, P., Questioni interrituali, 34 mette in risalto il seguente principio (con vista su un presbitero): “Anzi, in linea di massima, non gli è permesso battezzare nessuna persona che, se­condo le norme della propria Chiesa sui iuris, non può ricevere lecitamente anche la cresima.” 36 Cfr. cc. 383 § 2 CIC; cc. 193 § 2,678 § 2 CCEO. 37 Cfr. Lorusso, L., Gli Orientali, 167; Okulik, L., L'iniziazione cristiana, 249. 38 Cfr. C. Eccl. Orient alibus, Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Co­dice dei Canoni delle Chiese Orientali (6 ian. 1996), Città del Vaticano, nr. 50. Cfr. Lorusso, L., Gli Orientali, 178.

Next

/
Thumbnails
Contents