Folia Theologica et Canonica 3. 25/17 (2014)
IUS CANONICUM - Helmuth Pree, Questioni interrituali e interecclesiali nell’amministrazione Dei sacramenti
222 HELMUTH PREE cente.3S Quindi, il Vescovo latino non deve designare36 un diacono per l’amministrazione del battesimo a un figlio di genitori orientali. Il sacerdote designato, se è dotato della facoltà di cresimare, deve amministrare il sacramento della cresima congiuntamente al battesimo (cfr. cc. 695, 696 § 2 CCEO). Altrimenti, la crismazione viene amministrata separatamente.37 Se il sacerdote è biritualista, deve celebrare nel rito del battezzando, altrimenti nel rito proprio (c. 846 § 2 CIC). Il ministro latino amministra la cresimazione a fedeli orientali, qualora questi sono suoi sudditi, in pericolo di morte, oppure “ex alio titulo”, come ad es. per designazione a norma di cc. 678 § 2, 696 § 3 CCEO. b) Ministro orientale — battezzando latino Qualora un ministro di una ESI orientale amministri il battesimo a un fedele latino (cfr. c. 678 CCEO), non è lecito che un diacono orientale lo faccia, a prescindere dal caso di necessità (c. 677 § 2 CCEO). La facoltà non viene sostituita dall’altro ordinamento giuridico, cioè da c. 861 § 1 CIC, perché questi stabilisce solo il diacono latino come ministro ordinario del battesimo. Il ministro orientale non deve amministrare a figli di genitori latini, da lui stesso battezzati, la cresimazione congiuntamente al battesimo. La ragione è che per il battezzato latino vige l’ordinamento latino e questo permette la cresima solo dopo aver raggiunto l’età di sette anni ecc. (cc. 889. 891 CIC). Nondimeno, se lo facesse, la cresima sarebbe valida (cfr. c. 696 § 1 CCEO), ma illecita (cfr. c. 696 § 3 CCEO).38 Anche il ministro orientale amministra la cresima lecitamente a latini alle condizioni descritte nel c. 696 § 3 CCEO (v. sopra). 2. Questioni interecclesiali a) Battesimo: Ministro cattolico Il ministro cattolico amministra il sacramento del battesimo lecitamente a un bambino di cristiani acattolici, se i genitori oppure almeno uno di essi o quello che ne fa legittimamente le veci lo richiedono e se ad essi è fisicamente o mo35 Cfr. Erdő, P., Questioni interrituali, 34 mette in risalto il seguente principio (con vista su un presbitero): “Anzi, in linea di massima, non gli è permesso battezzare nessuna persona che, secondo le norme della propria Chiesa sui iuris, non può ricevere lecitamente anche la cresima.” 36 Cfr. cc. 383 § 2 CIC; cc. 193 § 2,678 § 2 CCEO. 37 Cfr. Lorusso, L., Gli Orientali, 167; Okulik, L., L'iniziazione cristiana, 249. 38 Cfr. C. Eccl. Orient alibus, Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (6 ian. 1996), Città del Vaticano, nr. 50. Cfr. Lorusso, L., Gli Orientali, 178.