Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Adolfo Longhitano, L’insegnamento delle discipline teologiche nella formazione dei seminaristi

264 ADOLFO LONGHITANO cipline: la teológia dogmatica, la teológia morale, il diritto canonico, la liturgia Particolare rilevanza assume per il nostro terna la nota sulla nécessité di ri- vedere i metodi didattici e di evitare l’eccessiva proliferazione delle materie di insegnamento, ehe favorirebbe una dannosa frammentazione del sapere teolo- gico: “Poiché l’insegnamento dottrinale non deve tendere ad una semplice comunica- zione di nozioni, ma ad una vera formazione interiore, siano riveduti i metodi di­dattici, sia per organizzare le lezioni, i colloqui e le esercitazioni, sia per stimolare il lavoro degli alunni, tanto in privato che in piccoli gruppi. Si curi diligentemente l’unità e la solidité di tutto l’insegnamento, evitando l’eccessivo numero di mate­rie e di lezioni, e omettendo quelle questioni che non hanno più quasi alcun inte­resse o ehe devono lasciarsi agli studi accademici superiori”10 11. II. Le prime esperienze di attuazione delle direttive conciliari Dopo la chiusura dei Vaticano II furono avviati i lavori per attuare le direttive conciliari sulla revisione degli studi. La Congregazione dei seminari e delle université, con una lettera del 7 ottobre 1966, domando a tutte le université e fa- colté ecclesiastiche di fare delle proposte concrete per una revisione della cos- tituzione apostolica Deus scientiarum Dominus. Dopo un accurato lavoro di quasi due anni, il 20 maggio 1968, fu emanato il documento Normae quaedam ad constitutionem apostolicam “Deus scientiarum Dominus ” de studiis acade- micis ecclesiasticis recognoscendam12, che per il nostro tema assume una parti­colare rilevanza sia perché ancora risente dei clima conciliare, sia perché è il frutto di un lavoro collegiale, portato avanti dai rappresentanti delle université e delle facolté ecclesiastiche di tutto il mondo. Nella parte introduttiva dei documento è descritto scrupolosamente Fiter se- guito per la preparazione e 1’elaborazione dei testo. Nella lettera della congre­gazione erano stati indicati i punti sui quali le université e le facolté ecclesias­tiche dovevano esprimere il loro parere: 10 OT 16: Enchiridion Vaticanum, 1. 807-810. A partire dalle indicazioni dei decreto conciliare le discipline teologiche avviarono un lavoro di ricerca e di approfondimento sulla propria identité e su un coerente metodo di studio e di insegnamento. Per la teológia sono interessanti i rilievi fatti da Vagaggini, C., Teológia, 1642-1646. Per il diritto canonico si vedano: il saggio di Co- RECCO, E., // rinnovo metodologico det diritto canonico, in La Scuola Cattolica 94 (1966) 3-35 e 1’indirizzo dei docenti italiani: Longhitano, A., II Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canoni­co: origine, scelte metodologiche, attività, in Prawo Kanoniczne 43 (2000/3^4) 323-349. 11 OT 17: Enchiridion Vaticanum, 1.811. 12 Normae quaedam (NQ), in Enchiridion Vaticanum, 3. 328-396.

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