Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, E’ peccato grave ogni delitto canonico?

E’PECCATO GRAVE OGNI DELITTO CANONICO? 137 do all’ordine giuridico della società, è soggetto alla potestà penale deU’autorità sociale della Chiesa, ehe sorveglia su questo ordine (...) Siccome secondo i principi fondamentali della ragionevolezza umana l’ordine giuridico-sociale, con il quale il delitto si oppone direttamente, non è un ordine a se stante, se­parato dalla morale, bensi parte integrale dell’ordine morale, fondato da Dio e obbligatorio in coscienza“, percio l’autorità sociale non puo imputare 1’atto come delitto, se esso non è alio stesso tempo anche peccato davanti a Dio21. Tutto cio presuppone ehe il legislatore umano, mentre definisce la fattispecie penale e i criteri dell’imputabilità, prende in considerazione le esigenze della morale. Nel caso contrario siamo di fronte a un “diritto” amorale (anzi, ad una iniuria), il quale non obbliga in coscienza, fenomeno assai frequente nella sto­ria giuridica del XX secolo. E’ quindi un’esigenza di fronte al diritto penale giusto ehe sia anche moralmente peccato quello ehe viene punito. Questa convinzione, la condividono anche gli interpreti dei diritto canonico vigente. E’ in base a questa che Reinhold Sebott cerca i criteri della distinzione tra peccato e delitto. “La connessione e la differenza tra il peccato e il delitto - dice - si puo descrivere come segue: il delitto è un campo speciale del peccato preso nel senso generale, il quale ha due caratteriStiche specifiche: a) il peccato costituisce alio stesso tempo anche una violazione di una legge penale eccle­siastica o di un tale precetto penale; b) è un peccato estemo ossia ehe appare anche estemamente”22. Come abbiamo accennato sopra, una definizione dei ca- rattere distintivo tra peccato e delitto, nelle fonti dei diritto canonico vigente, non si riscontra. Ciö non significa pero ehe il significato di queste nozioni fosse sostanzialmente cambiato rispetto al passato. I canoni dei CIC dei 1983 infatti, in quanto riportano il vecchio diritto, devono essere interpretati tenendo pre­sente “anche la tradizione canonica” (c. 6 § 2). La distinzione dei peccato dal delitto - come ribadisce Velasio De Paolis -, nonché la précisa descrizione del delitto e del peccato, sono risultati di un lavoro lungo di diversi secoli23. Non consegue invece da questa considerazione ehe ogni delitto debba essere peccato mortale. 21 “Ut patet ex iis quae in tractatu de delictis fuerunt exposita, a Legislatore intenditur imputabili- tas iuridica-criminalis, ea scilicet proprietas actus anti-iuridici ordinis iuridici-socialis laesivi, vi cuius actus iste , praecise quia et quatenus externus est et ordinis iuridici-socialis laesivus, sub- iicitur potestati poenali auctoritatis socialis ecclesiasticae huius ordinis curae praepositae (...) Cum autem, iuxta fundamentalis rationis humanae principia, ordo iuridicus-socialis, cui directe opponitur delictum, non constituit ordinem sui generis, ab ordine morali divulsum, sed sit pars integra totius ordinis moralis a Deo constituti et obligatorie in conscientia servandi (...)”. Mi- CHIELS, G., De delictis et poenis, II. 174. 22 Sebott, R., Das kirchliche Strafrecht. Kommentar zu den Kanones 1311-1399 des Codex Iuris Canonici, Frankfurt am Main 1992. 48. 23 De Paolis, V., Aspectus theologici et iuridici in systemate poenali canonico, in Periodica 75 (1986) 221-254, specialmente 225.

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