Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, E’ peccato grave ogni delitto canonico?

138 PÉTER CARD. ERDŐ Conclusione Queste ed altre premesse storiche hanno potuto spiegare il cambiamento termi- nologico sopra menzionato, introdotto nel CIC dei 1983 rispetto al CIC dei 1917. Dalla formula precedente sembrava ehe la formazione di giudizio suli’imputa­bilité abbia dovuto estendersi anche suli’imputabilité morale della trasgressio- ne commessa24. La legislazione vigente paria di grave imputabilité. Numerosi autori affermano, in base alla documentazione dei lavori della commissione, che il significato normativo della grave imputabilité è rimasto identico a quello dell’imputabilité morale nel Codice precedente25. Non riteniamo indifferente, almeno sotto aspetto pedagogico e tecnico, il cambiamento terminologico. L’espressione precedente poteva creare l’apparenza ehe il giudice dovesse giu- dicare sulla colpevolezza morale reale dei delinquente, benché lo scrutatore dei “cuori” sia solo Dio. Se il giudice dovesse decidere previamente sulla presenza del grave peccato morale, egli potrebbe difficilmente applicare una sanzione ad un delitto concreto. Il giudice ehe procede nel foro esterno (ma anche l’autorité ehe applica una pena per via amministrativa) deve avere la certezza morale sul­la presenza della violazione estema e sulla sua imputabilité (c. 1608), ehe non è identica alla certezza metafisica o a quella tisica26. La nozione di imputabilité grave contiene senza dubbio gli elementi sostanziali ehe figurano anche nella nozione di peccato - almeno riguardo al lato soggettivo della trasgressione -, ma la menzione della “gravité” si puo riferire anche agli effetti sociali dell’atto o alla gravité oggettiva della norma violata27. 24 De Paolis, V. - Cito, O., Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico, Libro VI, Città del Vaticano 2000. 95. 25 Cf. Communicationes 8 (1976) 175. 26 Cf. per es. Erdő, P., La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali, in Perio­dica 87(1998)81-104. 27 Cf De Paolis, V. - Cito, D., Le sanzioni nella Chiesa, 97. Troviamo già nel Decreto di Grazia- no ehe il delitto viene caratterizzato - all’interno della nozione generale di peccato - dalla gra- vità e dal fatto ehe „merita accusa e condanna” (D.81 c. 1 : Crimen autem est grave peccatum ac­cusatione et dampnatione dignissimum. Friedberg I. 281).

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