Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, E’ peccato grave ogni delitto canonico?
136 PÉTER CARD. ERDŐ per la scomunica che invece viene menzionata tra i motivi di rifiuto della comu- nione). Sembra pero altrettanto possibile che qualcuno pur perseverando nella trasgressione non sia in stato di peccato mortale se la sospensione - magari di contenuto molto limitato e parziale - abbia per base un atto non specialmen- te grave per la sua materia. Esistono anche altre pene ecclesiali più leggere (cf. c. 1336 § 1, l°-4°), le quali sembra ehe possano essere inflitte anche per trasgressioni non considerate come peccati mortali. III. La questione nel secolo XX Tra gli interpreti del CIC (1917) alcuni hanno affermato espressamente ehe ogni delitto ecclesiale deve essere peccato mortale (ossia grave). Hanno argo- mentato soprattutto con il canone 2218 § 2 del CIC (1917)18, in cui si parlava tuttavia soltanto di grave imputabilité (impuîabilitas gravis) e non di peccato. Klaus Mörsdorf précisa - in modo ben sfumato - ehe dove non c’è grave imputabilité, non c’è nemmeno grave peccato19. Ciö non prova invece T inverso dell’affermazione, vale a dire ehe dove ci fosse grave imputabilité, vi sarebbe anche grave peccato. Descri ve ancor più dettagliatamente le nozioni connesse con l’imputabilité Gommar Michiels. Egli ribadisce anzitutto ehe il principio del canone 2218 § 2 del CIC (1917) - come vi accenna pure lo stesso legislatore - “vale soltanto nel foro estemo”. La trasgressione è dunque punibile finché la mancanza della responsabilité o almeno della grave responsabilité non venga legittimamente pro- vata. La violazione estema della legge infatti comporta - nel foro estemo - la presunzione dell'intenzionalita (CIC [1917] c. 2200 § 2). Tale principio, come dicevamo sopra, si riscontra anche nel CIC vigente (c. 1321 § 3), benché si fac- cia menzione della presunzione dell’imputabilité e non del dolo (dolus). Ad ogni caso, secondo il Michiels, possono esistere diversi gradi all’intemo della grave imputabilité penale, la quale iimane la condizione della punibilità20. In taie contesto pero, “il legislatore tiene presente l’imputabilité penale, cioè quella propriété dell'azione contraria al diritto e offensiva all’ordine giuridico-sociale, in base alla quale questo atto, proprio perché e in quanto estemo e lesivo riguar18 Cf. per es. Gômez, St. (E.), De censuris in genere, canones 2241-2254 (Pontificium Internationale Institutum “Angelicum”, Facultas luris Canonici), Romae 1955. 7 (nr. 121, 1, b: grave etiam qua externum est seu objective et subiective, quia delictum sine peccato mortali de iure Codicis non concipitur [cfr. can. 2218 § 2]). 19 Mörsdorf, K., Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici (begründet von Eichmann, E.), III. Paderborn 1979." 347: “keine schwere Schuld [das heißt keine schwere Sünde]”. 20 Michiels, G., De delictis et poenis. Commentarius libri V Codicis iuris canonici. Parisiis-Tor- naci-Romae-Neo Eboraci 1961.2II. 177.