Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, E’ peccato grave ogni delitto canonico?

E’PECCATO GRAVE OGNIDELITTO CANONICO? 135 il falso giuramento, il furto, la fornicazione), devono essere deposti dal loro or­dine, ma non devono essere esclusi, perché “il Signore non punisce due volte per la stessa cosa”15. Taie osservazione è un riferimento al libro del próféta Na­hum (Nah 1,9), dove questa frase sta nel conteste del Diluvio. L’Onnipotente non colpisce due volte l’umanità con questa piaga. Il canone parla invece, natu- ralmente, di pena canonica, e ribadisce ehe non si deve punire nessuno due vol­te per lo stesso delitto. Dato che gli atti elencati nel canone apostolico si con- siderano anche peccati oggettivamente gravi (da precisare invece riguardo il furto), l’esclusione dalla comunione eucaristica potrebbe essere anche una con- seguenza automatica. In quell’epoca perd la distinzione tra i due fori non sembra ancora netta nella Chiesa. Non risulta inequivocabilmente dal testo nemmeno se l’espulsione ehe non dev’essere effettuata sia un allontanamento anche dalla comunità ecclesiastica e quale sia la sua relazione con la comunione eucaristi­ca. Il rifiuto di punire due volte la stessa trasgressione corrispondeva bene alla visione del diritto romano16. Ad ogni caso: il canone apostolico citato (Can. Ap. c. 15) tiene presente un caso di divieto dell’esercizio dell’ordine sacro il quale non esclude ehe il soggetto possa partecipare alla comunione eucaristica come i laici. Neanche la pena di sospensione ehe si riscontra nel diritto attuale proibis- ce di per se la ricezione dei sacramenti (CIC c. 1333 § 1). Questo è vietato sol- tanto se qualcuno è consapevole dei suo peccato grave, e non è stato assolto in confessione sacramentale (c. 916). La comunione non puo essere amministrata - öltre a quelli ehe sono colpiti da una scomunica inflitta o dichiarata o da un ta­ie interdetto - nemmeno a quanti perseverano con contumacia in un peccato grave manifesto (c. 915). Siccome il CIC non menziona in questo elenco i chie- rici sospesi, pur pariando espressamente degli scomunicati, risulta chiaro ehe possono esserci alcuni ehe non sono stati sospesi per un atto ehe fosse stato gra­ve peccato manifesto. Tra gli effetti della sospensione in quanto tale il CIC non fa menzione del divieto di ricevere i sacramenti17. Non ogni delitto ecclesiastico viene considerato quindi come peccato mortale. Altrimenti si avrebbe dovuto dire ehe non si puo amministrare la comunione a quanti sono legati da qualsiasi censura ecclesiale. Non si tratta soltanto dei caso, quando il delinquente ha ces­sato con il comportamento delittuoso, ma non è stato - ancora - assolto dalla pena ecclesiale. Le censure infatti devono essere assolte se finisce la contuma­cia del soggetto, ma non cessano automaticamente (questo vale del resto anche 15 Constitutiones Apostolicae, Lib. VIII, 47, 25 (=85 Canones Apostolorum, can. 25): ed. Metz­ger III. 280-281. 16 Cf. Dig. 50.17.57 (Gaius): Bona fides non patitur, ut bis idem exigatur. Krueger, P. (ed.), Di­gesta (Corpus Iuris Civilis, I), Berolini 1899.® 869. II principio suona di diritto civile, ma offre un orientamento anche per il diritto penale. 17 Tutto ciô non si riferisce ai sacerdoti sospesi per un matrimonio civilmente attentato, perché questi - se non sono laicizzati e non hanno sistemato la loro situazione matrimoniale - già per questo fatto non possono partecipare alia comunione sacramentale.

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