Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, E’ peccato grave ogni delitto canonico?
134 PÉTER CARD. ERDŐ II. Pene canoniche per peccati veniali Senza contraddire questa concezione, ma con altri accenti, paria il contemporaneo di de Castro, Martin de Azpilcueta sui rapporte tra peccato grave e delitto, trattando della pena di sospensione, la quale puo essere anche parziale, e cosi puo non comportare il divieto completo dell'esercizio degli ordini sacri o dei sacerdozio, ma sospendere il delinquente ad esempio solo dal beneficio o vie- targli il compimento di certi atti. II diritto delle decretali ha distinto fra l’altro la sospensione dall'ufficio (suspensio ab officio) e quella dal beneficio (suspensio a beneficio)9. La sospensione, infatti, secondo il nostro autore, puo essere inflit- ta “per qualsiasi peccato mortale, anzi per peccati veniali”10. Questo segue per lui dalla disposizione dei Concilio Lateranense III, secondo il cui senso il delinquente puo essere colpito da tale sanzione anche per atti che di per se non sono necessariamente puniti da sospensione o scomunica, a condizione ehe il superiore abbia avvertito precedentemente il delinquente in modo canonico11. E’ chiaro quindi ehe qualcuno puo essere sospeso da alcune attività aderenti al suo ufficio pur potendo esercitare le funzioni dei sacramento dell’ordine12. La sostanza dei ragionamento è che non ogni delitto dev’essere necessariamente peccato mortale. Numerosi esempi presi dalla storia della disciplina canonica sembrano con- fermare questa conclusione. La serie di canoni chiamata 85 Canones Apostolid, conosciuta nella sua forma originale intorno al 380, ehe rispecchia certamente una disciplina ecclesiale aneor più antica13, prescrive che il presbitero, il diacono o un altro chierico, ehe abbandona la propria diocesi, parte per un altro posto e non ritoma malgrado 1’invito dei suo vescovo, deve essere proibito dal minis- tero e comunicare a modo dei laici14. La pena ehe risponde alia sospensione nella disciplina attuale non esclude quindi il delinquente dalla comunione (eucaristi- ca). Sono ugualmente i Canoni Apostoliéi a prescrivere ehe il vescovo, il presbitero o il diacono, se vengono presi in flagranti per qualche atto grave (come 9 X 5.31.18: Friedberg II. 843; cf. Honorius III (Potthast, A., Regesta Pontificum Romanorum inde ab a. 1198 ad a. 1304,1—II. Berlin 1873-1875, nr. 9680). 10 Martin De Azpilcueta (Doctor Navarrus), Enchiridion sive manuale confessoriorum et poenitendum, cap. 27 - De suspensione, nr. 159: ed. Brixiae 1583, 655: ob quodlibet peccatum mortale, immo et veniale potest quis suspendi. 11 X 2.28.26: Friedberg II. 418-419; cf. Cone. Lateranense III (1179) Can. 6: COD 214. 12 Martin De Azpilcueta (Doctor Navarrus), Enchiridion, cap. 27 - De suspensione, nr. 160: ed. Brixiae 1583, 655: Tertio quod suspensus a quibusdam actibus, non est suspensus ab aliis non annexis eis. Ex quo sequitur, quod suspensus a iurisdictione non est suspensus ab ordine qui est diversus ab ea. 13 Cf. per es. Les Constitutions Apostoliques (Introduction, texte critique et notes par Metzger, M., III) [Sources chrétiennes 336], Paris 1987. 9. 14 Constitutiones Apostolicae, Lib. VIII. 47, 15 (=85 Canones Apostolorum, can. 15): ed. Metzger III. 278-279.