Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)
IUS CANONICUM - Péter Erdő, E’ peccato grave ogni delitto canonico?
FOLIA THEOLOGICA ET CANONICA I (2012) 131-138 Péter Card. Erdő E’ PECCATO GRAVE OGNI DELITTO CANONICO? I. Le RADICI DELLA VALUTAZIONE DEL DELITTO COME PECCATO; II. PENE CANONICHE PER PECCATI VENIALI; III. La QUESTIONE NEL SECOLO XX; CONCLUSIONE Nel presente studio cerchiamo di formulare alcune osservazioni riguardanti il tema dei delitto nel Codice di diritto canonico vigente. Lo scopo principale di queste riflessioni è di chiarire meglio il rapporte tra la nozione di peccato e quella di delitto mettendo in rilievo la loro netta distinzione e alio stesso tempo la loro inseparabilità, fatto che manifesta il rapporte più generale tra diritto e morale. Facendo la comparazione dei canone 2195 del CIC (1917) con il canone 1321 § 1 del CIC, si sottolinea giustamente ehe il testo vigente invece di pariare di “moralmente imputabile” (moraliter imputabilis), usa l’espressione di „gravemente imputabile” (graviter imputabilis). Il Codice precedente sembra- va ribadire ehe l’atto doveva essere libero, consapevole e volontario, e percio ogni delitto presupponeva una grave trasgressione morale e cosi un peccato formalmente grave. I. Le radici della valutazione del delitto come peccato Nel linguaggio cristiano precedente aile grandi collezioni medievali di decretali, le parole peccatum, crimen e delictum erano quasi sinonime ed indicavano, ad ogni caso, delle categorie strettamente connesse. La considerazione del delitto come peccato, presente nella disciplina vigente della Chiesa, ha delle radici profonde nella storia del pensiero giuridico-canonico. Uno dei grandi fondateur della scienza moderna del diritto penale, Alfonso de Castro (1495-1558), nella sua opera principale spiega dettagliatamente ehe “la violazione di ciö ehe nel diritto canonico viene ordinato con delle parole precettive o equivalenti è peccato mortale”1. L’autore basa la sua affermazione prima di tutto su una disDe Castro, A., De potestate legis poenalis libri duo, Salmanticae 1550 (rist. Madrid 1961), fol. 39rB: Quidquid in iure Canonico statuitur per verbum praecepti, aut aequipollentis praecepto, denotat illius canonis transgressionem esse culpam mortalem (...).