Folia Theologica et Canonica 1. 23/15 (2012)

IUS CANONICUM - Péter Erdő, E’ peccato grave ogni delitto canonico?

FOLIA THEOLOGICA ET CANONICA I (2012) 131-138 Péter Card. Erdő E’ PECCATO GRAVE OGNI DELITTO CANONICO? I. Le RADICI DELLA VALUTAZIONE DEL DELITTO COME PECCATO; II. PENE CANONICHE PER PECCATI VE­NIALI; III. La QUESTIONE NEL SECOLO XX; CONCLUSIONE Nel presente studio cerchiamo di formulare alcune osservazioni riguardanti il tema dei delitto nel Codice di diritto canonico vigente. Lo scopo principale di queste riflessioni è di chiarire meglio il rapporte tra la nozione di peccato e quella di delitto mettendo in rilievo la loro netta distinzione e alio stesso tempo la loro inseparabilità, fatto che manifesta il rapporte più generale tra diritto e morale. Facendo la comparazione dei canone 2195 del CIC (1917) con il canone 1321 § 1 del CIC, si sottolinea giustamente ehe il testo vigente invece di paria­re di “moralmente imputabile” (moraliter imputabilis), usa l’espressione di „gravemente imputabile” (graviter imputabilis). Il Codice precedente sembra- va ribadire ehe l’atto doveva essere libero, consapevole e volontario, e percio ogni delitto presupponeva una grave trasgressione morale e cosi un peccato for­malmente grave. I. Le radici della valutazione del delitto come peccato Nel linguaggio cristiano precedente aile grandi collezioni medievali di decre­tali, le parole peccatum, crimen e delictum erano quasi sinonime ed indicavano, ad ogni caso, delle categorie strettamente connesse. La considerazione del de­litto come peccato, presente nella disciplina vigente della Chiesa, ha delle radi­ci profonde nella storia del pensiero giuridico-canonico. Uno dei grandi fonda­teur della scienza moderna del diritto penale, Alfonso de Castro (1495-1558), nella sua opera principale spiega dettagliatamente ehe “la violazione di ciö ehe nel diritto canonico viene ordinato con delle parole precettive o equivalenti è peccato mortale”1. L’autore basa la sua affermazione prima di tutto su una dis­De Castro, A., De potestate legis poenalis libri duo, Salmanticae 1550 (rist. Madrid 1961), fol. 39rB: Quidquid in iure Canonico statuitur per verbum praecepti, aut aequipollentis praecepto, denotat illius canonis transgressionem esse culpam mortalem (...).

Next

/
Thumbnails
Contents