Folia Canonica 13-14. (2010-2011)

STUDIES - Angela Patrizia Tavani: Secolarizzazione della societa e nullita matrimoniali

172 ANGELA PATRIZIA TA VANI 7. L’INCAPACITA’ RELATIVA O RELAZIONALE II codice del 1983 ha introdotto nuove ipotesi di nullità prima non con­template dal codice piano-benedettino. Tra i nuovi capi di nullità spiccano quelli dedicati all’incapacitas a contrarre valido matrimonio. In particolare al n. 3 del can. 1095 si prevede ehe sono incapaci a contrarre matrimonio coloro ehe per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali dei matrimonio. Oggetto di particolare attenzione in dottrina e anche in giurisprudenza è stata 1’individuazione di una nuova figura, quella della incapacità relativa o re- lazionale, ehe impedirebbe al soggetto 1’adempimento degli obblighi coniugali, appunto relativamente a quel matrimonio o relativamente a quella determinata persona. Sulla base deU’impostazione personalistica dei Concilio Vaticano II i fautori dell’incapacità relativa hanno prospettato il matrimonio come relazione inter­personale e cioè come realtà di vita fortemente caratterizzata dal profilo esis- tenziale dei nubendi. Conseguentemente assumerebbe rilievo, al fine di de­terminare 1’esistenza di una incapacità, l’analisi della personalità di entrambi i contaenti sia uti singuli ehe nella loro reciproca relazione43. La giurisprudenza della Rota romana, individuando già il pericolo di tale ipotesi ehe avrebbe permesso di attribuire rilievo alTincompatibilità caratteriale tra i coniugi, fmendo cosi col rendere nulli i matrimoni solo infelici o falliti, ha interpretato restrittivamente tale fattispecie, poiché un’apertura nel senso appe- na profilato avrebbe consentito una equiparazione surrettizia tra la dichiarazio- ne di nullità matrimoniale e la cessazione degli effetti civili dei matrimonio. Si è pertanto ritenuto di dover respingere tale ipotesi di incapacità giuridica attesa anche l’ambiguità del termine44. Tanto coerentemente con la nota posizione assunta da Giovanni Paolo II in tema di incapacità, con l’Allocuzione del 5 febbraio 1987: “Per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio. Il fallimento dell’unione coniugale, peraltro, non è mai in sé una prova per dimostrare taie incapacità dei contraenti, i quali possono aver trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro dispo- sizione, oppure non aver accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniu­gale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie ehe non intac- cano la sostanziale libertà umana, sia, infine, per deficienze di ordine morale. 43 Cfr. J. M. Serrano Ruiz, La incapacidad relativa como causa de nulidad dei matrimonio en el canon 1095, 3°, in Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para profesionales dei foro, XII, Salamanca, 1996, pp. 171-172. 44 SuU’argomento è stata svolta un’attenta analisi, anche della giurisprudenza rotale, da H. Franceschi, L’incapacità relativa: status quaestionis e prospettiva antropologico-giuridica, in AA.VV., L’incapacità di assumere gli oneri essenziali dei matrimonio, Città del Vaticano, 1998, pp. 101—135.

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