Folia Canonica 13-14. (2010-2011)
STUDIES - Angela Patrizia Tavani: Secolarizzazione della societa e nullita matrimoniali
SECOLARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ E NULLITÀ MATRIMONIALI 173 Una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere dei contraente”45. 8. Annotazioni conclusive A questo punto della nostra riflessione non dobbiamo sottovalutare 1’intro- duzione del nuovo rito dei matrimonio awenuta nel settembre 200446, ehe risponde ad una rinnovata coscienza ecclesiale dei matrimonio. Qui il consenso degli sposi e il reciproco donarsi si inserisce in una prospettiva molto più ampia e in questo contesto si comprende il passaggio dal verbo prendere al verbo accogliere nella formula dei consenso. Peraltro va rilevato ehe, paradossalmente, sono proprio i corsi di preparazio- ne al matrimonio ehe se ben tenuti possono contribuire a rendere più percetti- bile il divario esistente fra matrimonio canonico e matrimonio civile. E’ proprio la revisione dei testi liturgici come anche una più accurata partecipazione degli sposi al rito e la stessa preparazione al matrimonio47, ehe fanno crescere, come argutamente sostenuto, il contenuto e la forza della presunzione di cui al can. 1101 § 1 CIC di conformità fra quanto voluto e quanto dichiarato dai nubendi al momento dei consenso48. Autorevole dottrina ha sostenuto ehe il distacco tra il diritto matrimoniale canonico e la mentalità dominante potrebbe limitarsi dal punto di vista pastorale con una valorizzazione della preparazione al matrimonio nonché del coin- volgimento delle coppie sposate nella vita della Chiesa, ma anche con un at- teggiamento di accoglienza e comprensione verso coloro hanno ricostituito 45 Giovanni Paolo II, Allocutio ad Rotam Romanam, 5 febbraio 1987, in A.A.S., 79 (1987), p. 1457, n. 7. 46 Cfr. versioné italiana dell’ editio typica altera deli 'Ordo celebrandi Matrimonium, approvata seconde) le délibéré dell’Episcopato e confermata dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, con decreto Prot. N. 874/02/L del 29 aprile 2004. 47 Can. 1063 CIC: “I pastori d’anime sono tenuti aü’obbligo di prowedere ehe la propria co- munità ecclesiastica presti ai fedeli quelTassistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione. Tale assistenza va prestata innanzitutto: 1° con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con Puso degli strumenti di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sui significato dei matrimonio cristiano e sui compito dei coniugi e genitori cristiani; 2° con la preparazione personale alia celebrazione dei matrimonio, per cui gli sposi si dispongano alla santità e ai doveri dei loro nuovo stato; 3° con una fruttuosa celebrazione liturgica dei matrimonio, in cui appaia manifesto ehe i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa; 4° offrendo aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniu- gale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa”. 48 J. M. Serrano Ruiz RUIZ, Commento al can. 1101, in P. V. Pinto (a cura di), Commento al Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano 2001, p. 655.