Folia Canonica 13-14. (2010-2011)

STUDIES - Angela Patrizia Tavani: Secolarizzazione della societa e nullita matrimoniali

168 ANGELA PATRIZIA TA VANI principio di uguaglianza fra i coniugi2 \ Attualmente l’eventuale lesione del do- vere giuridico e morale della fedeltà fra i coniugi, scaturente dalTart. 143 dei codice civile, trova rilevanza nella sola possibilità di domandare una separazione giudiziale con addebito27 28. Sinonimo di fedeltà coniugale, ehe si contrappone aU’adulterio e cioè a qualunque relazione extra-coniugale ehe induca 1’uomo o la donna ad avere con un’altra persona quel rapporte fisico ehe deve essere riservato al solo co- niuge, è la proprietà dell’unità (che qualifica il rapporto coniugale come stretta- mente monogamico, ehe unisce un solo uomo ad una sola donna, con esclusio- ne di qualsiasi altra persona e si contrappone, pertanto ai modelli di matrimonio poligamico). II processo di secolarizzazione potrebbe aver messo in crisi anche tale con­cetto. Si è eccepito, infatti, ehe l’utilizzo delle tecniche di procreazione assisti- ta, anche al di fuori del naturale contesto del rapporto sessuale nell’ambito del matrimonio, come vedremo nel prossimo paragrafo, potrebbe comportare una violazione dell’unità coniugale intesa come preciso obbligo di fedeltà, che im­pone che il figlio venga concepito nel matrimonio, come ha sottolineato l’Istru- zione Donum vitae della Congregazione per la dottrina della fede (dove già era Prefetto falióra Cardinale Ratzinger) del 22 febbraio 1987. Si legge nella citata Istruzione: “...il legame esistente tra i coniugi attribuisce agli sposi, in maniera oggettiva ed inalienabile, il diritto esclusivo a diventare padre e madre soltanto l’uno attraverso l’altro...; il ricorso ai gameti di una terza persona, per avere a disposizione lo sperma o l’ovulo, costituisce una violazione dell’impegno reci­proco degli sposi e una mancanza grave nei confronti di quella proprietà essen- ziale dei matrimonio, che è la sua unità”29. Per non pariare delle gravi conseguenze ehe potrebbero derivare in tema di impedimenti, ad esempio di parentela, nel caso in cui una legislazione statale consentisse l’uso di tecniche di fecondazione eterologa. 27 Pubblicate in G.U. n. 329 del 28 dicembre 1968 e G.U. n. 311 del 10 dicembre 1969. 28 Cfr. art. 151 c.c. 25 Cfr. Congregazione per la Dottrina della Fede, Instr. De observantia erga vitam huma­nam nascentem deque procreationis dignitate tuenda (Donum Vitae), 22 febbraio 1987, in A.A.S. 1988, p. 70 ss.. La dottrina ufficiale della Chiesa ha assunto una ferma posizione contro qualunque forma di procreazione artificiale, ritenendo moralmente illecita non solo quella eterologa, ottenuta cioè ricorrendo ad un donatore di cellule generative diverso dai coniugi, ma anche quella omologa, ottenuta con i gameti dei due stessi coniugi. La ratio della condanna dei magistero della Chiesa risiede nella concezione dell’atto coniugle come espressione dell’amore sponsale dei coniugi ehe soltanto “nel loro corpo e per mezzo del loro corpo” possono diventare padre e madre. L’atto coniugale diventa pertanto ‘Tunico luogo degno della procreazione umana”.

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