Folia Canonica 13-14. (2010-2011)

STUDIES - Angela Patrizia Tavani: Secolarizzazione della societa e nullita matrimoniali

SECOLARIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ E NULLITÀ MATRIMONIALI 169 5. L’ESCLUSIONE DEL BONUM PROLIS Secondo il codice di diritto canonico vizia il consenso matrimoniale colui ehe con atto positivo di volontà esclude in modo perpetuo il bene della prole: come nella esclusione dei bonum sacramenti e dei bonum fidei, si tratta di una ipotesi di simulazione parziale30. Tuttavia si pone il problema se nel rifiuto della prole ivi compreso anche l’eventuale ricorso alia procreazione assistita quale unico mezzo per generare figli, possa rawisarsi un’ipotesi di esclusione dei bonum prolis. Non solo. Quid iuris nel caso di colui ehe voglia condizionare il proprio consenso alia nascita di un figlio ad ogni costo? La coscienza individualista del nostro tempo caratterizzata da un “individua- lismo esasperato” e segnata dalla “logica delle utilità personali”31 induce bessere umano ad intendere la nascita di un figlio come un diritto e non corne un dono: ciô lo fa sentire legittimato non solo nel decidere se e quando procreare, ma anche se farlo attraverso il ricorso a pratiche di procreazione assistita. Anche sulla scorta dell’ Istruzione Donum Vitae della Congregazione per la dottrina della Fede32 in cui è precisato ehe “il matrimonio non conferisce agli sposi il diritto di avere un figlio, ma soltanto il diritto di porre quegli atti natu­rali che di per sé sono ordinati alla procreazione”, si ritiene in dottrina corne “pienamente rispettosa dei bonum prolis e, più in generale, del modello cristiano e naturale del matrimonio, la volontà di colui che, sin dal momento della prestazione del consenso matrimoniale, si rifiuti di ricorrere alla procreazione artificiale, ancorchè omologa, pur se questa costituisca per qualche difetto a ca- rico dell’uno o dell’altro coniuge, l’unica possibilità di avere figli”33. Cosi come la riserva del diritto di ricorrere alla procreazione assistita, “nella misura in cui concretizza un atto positivo di volontà contestuale al consenso matrimoniale, vizia irreparabilmente quest’ultimo incidendo sulla struttura dei matrimonio”34. 6. La presunzione del can. 1101 § 1 CIC Se negli anni ’70 ci si poneva il problema di corne la mentalità divorzista avrebbe negli anni a seguire influito sull’istituto dei matrimonio e soprattutto sulla valida formazione dei consenso del matrimonio canonico, attualmente 311 311 SulTargomento cfr. l’attenta trattazione di H. Franceschi, II contenuto dei “bonum prolis ” e dei “bonum fidei" alia luce delfenomeno della procreazione artificiale, in Ius Ecclesiae, 1998, p. 243. 31 G. Dalla Torre, H valore della presunzione, cit., p. 59. 32 Congregazione per la Dottrina della Fede, Instr. De observantia, cit. 33 P. Moneta, Procreazione artificale e diritto matrimoniale canonico, in 7! diritto difamiglia e delle per­sone, 1987, p. 1309 ss. 34 G. Dalla Torre, L’esclusione della prole e lafecondità assistita, in Prole e matrimonio canonico, Città del Vaticano, 2003, p. 177.

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