Folia Canonica 12. (2009)
STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris
SIGNIFICATO E LIMITI DELLA DEFINIZIONE DI CHIESA SUI IURIS 83 progresso76, evitando di danneggiare i rapporti ecumenici con altre Chiese in vista dell’unità dei cristiani. Inoltre, il vescovo eparchiale alia cui cura pastorale sono affidati dei fedeli cristiani di un’altra Chiesa sui iuris ha “il grave obbligo di prowedere in ogni modo affinché questi fedeh cristiani conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservino con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l’autorità superiore della stessa Chiesa”77. Alio stesso modo, i chierici, i membri degli istituti di vita consacrata e i fedeli cristiani laici devono osservare con fedeltà il proprio rito, ovunque, acquis- tando sempre maggiore conoscenza di esso78. L’unica limitazione di questo obbligo puô derivare dallo stesso diritto comune o dal diritto particolare, in at- tenzione alia situazione in cui possa trovarsi un fedele cristiano aU’intemo di una comunità ecclesiale. Per quanto riguarda i giomi di festa e di penitenza, “i fedeli cristiani ehe si trovano fuori dei confini dei territorio della propria Chiesa sui iuris possono conformarsi pienamente alle norme che sono in vigore nel luogo dove vivo- no”79 *. Se perô in una famiglia i coniugi sono ascritti a diverse Chiese sui iuris, “per i giomi di festa e dipenitenza è lecito osservare le prescrizioni delTuna o deli’altra Chiesa sui iuris”*0. Inoltre, i fedeh cristiani di qualsiasi Chiesa sui iuris, anche della Chiesa latina, che per ragione di ufïicio, di ministero o d’incarico hanno rapporti frequenti con fedeli cristiani di un’altra Chiesa sui iuris, devono ricevere una ade- guata formazione nella conoscenza e nella venerazione del rito della stessa Chiesa81. La formazione dei seminaristi deve essere condotta in accordo con il loro rito proprio82. I ministri sacri devono amministrare i sacramenti d’accordo al loro rito proprio83. Quando i ministri sacri devono amministrare i sacramenti ai fedeli cristiani di un’altra Chiesa sui iuris devono ricevere una adeguata formazione nella conoscenza e pratica dei rito di quella Chiesa84. Non si esclude la formazione interrituale, soprattutto in quei territori in cui coesistono diverse circoscrizioni orientali85. Inoltre, la Sede Apostolica puô concedere un induito o facoltà speciale ai ministri sacri per motivi pastorali, per cui essi possono usare un rito diverso a quello proprio nella cura pastorale dei fedeli cristiani appartenenti a quella 76 Cfr. OE, 6. 77 CCEO, can. 193 § 1. 78 Cfr. CCEO, can. 40 §§ 2-3. 79 CCEO, can. 883 § 1. * CCEO, can. 883 § 2. 81 Cfr. CCEO, can. 41. 82 Cfr. CCEO, can. 343. 83 Cfr. CCEO, can. 674 § 2; CIC, can. 846 § 2. 84 Cfr. CCEO, can. 41. 85 Cfr. CCEO, cann. 333, 343, 352 § 3.