Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris

84 LUIS OKULIK Chiesa sui iuris. Questa facoltà speciale è denominata “biritualismo”, e garan- tisce ai soli ministri sacri Fuso di un secondo rito per ragioni pastorali; tuttavia questi ministri sacri rimangono ascritti alia propria Chiesa sui iuris, ed in nessun modo si puö intendere che essi mantengano una doppia e simultanea apparte- nenza ecclesiale, o che si produca un cambiamento o trasferimento ad un’altra Chiesa sui iuris diversa di quella di appartenenza. 8. L’ascrizione ad una Chiesa sui iuris L’ecclesiologia e la canonistica dei secolo scorso coincidevano nel ritenere che il rito della cerimonia in cui un bambino veniva battezzato costituisse il cri- terio decisivo per stabilire l’appartenenza ad una Chiesa sui iuris. Infatti, il can. 98 § 1 del Codice di Diritto Canonico del 1917 sanciva ehe «inter varios catholicos ritus ad illum quis pertinet, cuius caeremoniis baptizatus fuit, nisi forte». La stessa formula è stata posteriormente accolta nel m. p. Cleri Sancti­tatis'86. La normatíva orientale vigente richiede invece ehe il battessimo debba es- sere celebrato secondo le prescrizioni liturgiche della Chiesa sui iuris alla quale il battezzato deve essere ascritto a norma dei diritto87; inoltre, stabilisce ehe il figlio che non ha ancora compiuto il quattordicesimo anno di età, col battesi- mo è ascritto alla Chiesa sui iuris a cui è ascritto il padre cattolico88 89. Questa legis- lazione delinea con maggiore chiarezza il criterio di appartenenza ad una deter­minata Chiesa sui iuris, per cui, per il battessimo ricevuto, un fedele cristiano appartiene alia Chiesa sui iuris a cui appartengono i suoi genitori, e non a quel­la del rito in cui sia stato celebrato il sacramento. Risulta cosi evidente che l’ascrizione ad una struttura gerarchica è un fatto giuridico, non sacramentale, poiché il sacramento del battesimo non produce l’incorporazione ad una deter­minata Chiesa sui iuris o ad una Chiesa particolare ma alla Chiesa di Cristo. In conseguenza di ciô, è opportuno ribadire ehe ogni fedele cristiano stabilisce un vincolo di appartenenza alla propria Chiesa sui iuris di tipo giuridico, per evitare cosi di prospettare una visione erronea della communio ecclesiarumm. Inoltre, il c. 37 del CCEO richiede ehe nel libro dei battesimi — anche lati­no — sia registrato a quale Chiesa sui iuris appartenga il fedele, tanto per 1’ascri- zione dei battessimo quanto per 1’eventuale passaggio posteriore ad un’altra Chiesa sui iuris90. “ Cfr. can. 6 § 1. 87 Cfr. CCEO, can. 683. 88 Cfr. CCEO, can. 29. 89 Cfr. Congregazione per LA Dottrina DELLA Fede, Lettera Communionis Notio, 28 mag- gio 1992, n. 10, in AAS (1993) 838-850. 90 Cfr. CCEO, cann. 296 § 2; 689 § 1.

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