Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris

SIGNIFICATO E LIMITI DELLA DEFINIZIONE DI CHIESA SUI IURIS 77 1’ufficio a pieno diritto43, potendo cosi esercitare la sua potestà a norma di dirit— to44. Non si tratta, percio, di una conferma dell’elezione del patriarca da parte del romano pontefice, ma di una richiesta di comunione ecclesiastica seguendo 1’antica tradizione dello scambio di lettere di comunione tra i patriarchi e il ro­mano pontefice45 *. II can. 78 § 2 stabilisée che la potestà del patriarca sui fedeli della propria Chiesa patriarcale fuori dai confini del proprio territorio puô essere validamen- te esercitata se ciô è stabilito dal diritto comune oppure dal diritto particolare approvato dal romano pontefice. Lo stesso CCEO prevede alcune forme di es- tensione di questa potestà patriarcale quando sancisce, per esempio, la possibili— tà che il territorio delle Chiese patriarcali venga esteso dalla Santa Sede anche öltre le “regiones orientales 'H6 o quando fa riferimento alla facoltà del patriarca di ordinare e intronizzare anche i metropoliti e i vescovi ehe sono costituiti fuori dei confini dei territorio della Chiesa patriarcale47; anche quando si fa riferi­mento a lo “ius vigilantiae” del patriarca sui propri fedeli in tutto il mondo48, al­la facoltà del patriarca di celebrare il matrimonio dei fedeli della sua Chiesa in tutto il mondo49, e persino all’obbligo dei vescovi costituiti fuori dai confini del territorio patriarcale di intervenire nei sinodi della propria Chiesa sui iurisS0. Un altro punto da considerare si riferisce aU’autonomia dei sinodi delle Chiese patriarcali entro i confini dei proprio territorio. II can. Ill del CCEO stabilisée che gli atti relativi alle leggi e alle decisioni del sinodo dei vescovi del­la Chiesa patriarcale devono essere spediti “quam primum” (al più presto) al romano pontefice. Benché nella normatíva canonica non si determini il signifi­cato o il senso di questo prowedimento, cioè, se si riferisce a una semplice in- formazione, a revisione oppure a una approvazione, si puô intendere che la tempestività nella comunicazione voglia garantire il diritto inalienabile del ro­mano pontefice di intervenire “in casi singoli”5'. Peraltro, i principi generali che informano l’elaborazione delle norme canoniche suppongono ehe le leggi ehe eventualmente potrà emanare il sinodo dei vescovi, e ehe saranno successiva- mente promulgate dal patriarca, non possano essere contrarie aile leggi della Chiesa universale o al diritto comune delle Chiese orientali, cosi corne sono state promulgate dalla suprema autorità della Chiesa52. 43 Cfr. CCEO, can. 77. 44 Cfr. CCEO, can. 78. 45 Cfr. D. Salachas, «Ius oecumenicum» e sua attuazione nel Codice dei Canoni delle Chiese Orien­tali, in CONGREGAZIONE PER LE Chiese Orientali, Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis. Atti del sim- posio intemazionale per il decennale dell’entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano 2004, 155-156. 44 Cfr. CCEO, can. 146 § 2. 47 Cfr. CCEO, can. 86 § 2. “Cfr. CCEO, can. 148 § 1. 49 Cfr. CCEO, can. 829 § 3. 50 Cfr. CCEO, can. 102. 51 Cfr. Nuntia 22, 83. 52 Cfr. CCEO, can. 1493 § 1.

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