Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris

68 LUIS OKULIK del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) si riusci a distinguere con chiarezza il loro significato terminologico, come accade anche con l’uso del termine “tradizione”2. Il rito viene attualmente definito in termini di patrimo­nio liturgico, teologico, spirituale e disciplinare, distinto per cultura e cir- costanze storiche di popoli, il quale esprime un modo specifico di vivere la fede che è proprio di ciascuna Chiesa sui iuris. Occorre precisare che l’uso del ter­mine “rito” come sinonimo di Chiesa è totalmente estraneo all’ecclesiologia orientale; invece, il pensiero ecclesiale latino adoperô questo termine per riferirsi alla pluralità di Chiese orientali cattoliche, cioè alle Chiese denominate “uniate”, in senso peggiorativo, le quali, staccandosi dall’ortodossia, chiesero di ristabilire la piena comunione con la Chiesa cattolica. L’approfondimento del pensiero ecclesiologico operato dal Concilio Vaticano II permise un chiari- mento nel significato e nell’uso di questa terminológia, le cui conseguenze vor- rei approfondire in seguito. D’altra parte, occorre tener presente che la dottrina conciliare sull’odierno assetto delle Chiese orientali cattoliche deve essere sottoposta a un rigoroso confronto con il percorso storico dei decenni che ci separano dalla sua promul- gazione3. Questo confronto diventa un requisito ermeneutico, necessario per mantenere la continuità nella tradizione orientale. 2. Evoluzione terminologica Il termine “ritus” è stato a lungo usato nella Chiesa cattolica corne sinonimo di “Chiesa”, al tempo ehe ambedue i termini sono stati affiancati dal termine “tradizione”. L’equivocità di questi termini nella loro valenza giuridica rispec- chiava Fassetto ecclesiologico cattolico dell’epoca. In questa maniera, “ritus” stava ad indicare le Chiese orientali che erano in comunione con la sede di Roma. Pertanto, questo termine faceva riferimento ad almeno tre significati di­versi: un rito liturgico, un insieme di liturgia, teológia, spiritualità, disciplina canonica e consuetudini, e una comunità di fedeli cristiani che, congiunti da una propria gerarchia e conservando il proprio rito liturgico e la propria disci­plina canonica, era in comunione con la sede di Roma4. In questo senso fu usato il termine “ritus” nel motu proprio Cleri sanctitati, dei 1957, e nei documenti dei Concilio Vaticano II, portando ad una certa am- biguità nell’uso della terminológia che designava le Chiese orientali cattoliche. Tuttavia, per il fatto di rivelare giá un approccio ecclesiologico in evoluzione, Fequivalenza dei termini “ritus” ed “Ecclesia particularis” — come si riscontra 2 Cfr. CCEO, cann. 27-28. 5 Cfr. Benedetto XVI, «Le ermcneutiche del Vaticano IL Discorso alla Curia romana», in Regno-doc 1 (2006) 7-8. 4 Cfr. G. Nedungatt (ed.), A Guide to the Eastern Code. A Commentary on the Code of Canons of the Eastern Churches (Kanonikà 10), Roma 2002, Title 2: Churches sui iuris and rites (cc. 27-41), 111.

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