Folia Canonica 12. (2009)

STUDIES - Luis Okulik: Significato e limiti della definizione di Chiesa sui iuris

SIGNIFICATO E LIMITI DELLA DEFINIZIONE DI CHIESA SUI IURIS 69 per esempio in Orientalium Ecclesiarum nn. 2-4 — risultava inadeguata e porto a uno sforzo di chiarificazione nel contesto della revisione dei diritto canonico delle Chiese orientali cattoliche. II decreto Orientalium Ecclesiarum afferma che «la Chiesa santa e cattolica, ehe è il corpo mistico di Cristo, si compone di fedeli, ehe sono organicamente uni­ti nello Spirito santo dalla stessa fede, dagli stessi sacramenti e dallo stesso gover- no e ehe unendosi in vari gruppi, congiunti dalla gerarchia, costituiscono le Chiese particolari o riti»5. È da notare, pertanto, ehe il termine “Chiese parti- colari” sta qui ad indicare un raggrupamento di fedeli congiunto dalla gerar­chia. In seguito, aggiunge ehe «il Santo Concilio (...) dichiara quindi solenne- mente ehe le Chiese d’Oriente come anche d’Occidente hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccoman- dano per veneranda antichità, sono più corrispondenti ai costumi dei loro fedeli e più adatte a prowedere al bene delle loro anime»6. Queste Chiese, cioè, han­no il diritto di reggersi secondo un diritto ehe è loro proprio; è qui ehe si puô trovare, in germe, il contenuto di quello ehe attualmente designiamo corne Chiese sui iuris. Invece, nella costituzione dogmatica Lumen gentium, il concetto di Chiesa particolare viene usato nel senso definito dal decreto Christus Dominus, per cui una diocesi è una porzione dei popolo di Dio, affidata alie cure pastorali dei vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, costituendo cosi una Chiesa particolare per 1’adesione al suo pastore e da lui unita per mezzo del vangelo e della euca- ristia nello Spirito Santo; in questa Chiesa particolare è veramente presente e agisce la Chiesa di Cristo, ehe è una, santa, cattolica e apostolica7. Per quanto riguarda le Chiese orientali, la Lumen gentium ha una impostazio- ne diversa da quella di Orientalium Ecclesiarum, quando afferma che «per divina prowidenza è awenuto che varie Chiese, in vari luoghi fondate dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in molti gruppi, organi­camente uniti, i quali, salva restando l’unità della fede e l’unica divina costi­tuzione della Chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio. Alcune fra esse, soprattutto le antiche Chiese patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno ge­nerate altre ehe sono corne loro figlie, con le quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri. Questa varietà di Chiese locali, fra loro concor­di, dimostra con maggiore evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa. In modo simile le conferenze episcopali possono oggi portare un molteplice e fecondo contributo perché lo spirito collegiale passi a concrete applicazioni»8. s OE, 2. 6 OE, 5. 7 Cfr. LG, 23; CD, 11. 8 LG, 23.

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