Folia Canonica 12. (2009)
STUDIES - Georges Ruyssen: Forme istituzionali di collaborazione interrituale, ieri ed oggi
FORME ISTITUZIONALI DI COLLABORAZIONE INTERRITUALE... 109 C. 202/CCEO: I Vescovi eparchiali di diverse Chiese sui iuris, che esercitano la loro potestà nello stes- so territorio, procurino di favorire l’unità di azione confrontando i loro pareri negli in- contri periodici e unendo le forze sostengano le opere comuni volte a promuovere più speditamente il bene della religione e tutelare più efficacemente la disciplina ecclesiastica. Qui la collaborazione interrituale, riprendendo praticamente alla lettera il c. 4 del MP Cleri Sanctitati, si situa al livello eparchiale fra i vescovi di riti diversi, incluso il vescovo latino, dentro lo stesso territorio, corne per esempio fra tutti i gerarchi cattolici di Aleppo. Il canone viene collocato tra i doveri dei vescovi eparchiali. Non viene precisato corne gli incontri periodici si svolgono e chi li convoca. Una concretizzazione molto bella di tale collaborazione interrituale al livello eparchiale è l’erezione di un tribunale interecclesiale o tribunale co- mune nel senso del c. 1068/CCEO52 o ancora l’erezione di un seminario, a livello eparchiale, comune a più Chiese sui iuris nel senso dei cc. 332 §2 e 343/CCEO. C. 322/CCEO: II Titolo IX “Le assemblée dei Gerarchi di diverse Chiese sui iuris” comporta soltanto il c. 322/CCEO. Questo è il canone più importante sulla collaborazione interrituale, per il motivo ehe stabilisée una struttura giuridica53. Le sue fonti immediate sono OE n° 4 e CD n° 38, 6 sulle assemblée interrituali, ben distinte dalle conferenze episcopali. Il c. 322/CCEO completa le prescrizioni dei cc. 84 §1 e 202/CCEO, nel senso che impone ai patriarchi, ai metropoliti ed ai vescovi eparchiali di incontrarsi con i gerarchi di altre Chiese sui iuris, che esercitano la loro potestà nella stessa nazione o nella stessa regione, con lo scopo di favorire l’unità di azione fra loro. Corne già accennato il c. 322 include espli- citamente i gerarchi della Chiesa latina nelle assemblée interrituali. Alcune assemblée ehe comprendono dei gerarchi latini e dei gerarchi orientali vengono denominate “conferenze episcopali” e questo non va senza creare covi eparchiali procurino ehe le leggi penali di diritto particolare siano, per quanto è possibile uniformi nello stesso territorio.” s! C. 1068/CCEO §1 : “I Vescovi eparchiali di diverse Chiese sui iuris che esercitano la loro potestà nello stesso territorio possono convenire tra di loro di costituire un tribunale comune ehe giudichi le cause sia contenziose sia penali dei fedeli cristiani soggetti a qualcuno tra gli stessi Vescovi eparchiali.” Un taie tribunale interecclesiale puo anche includere il vescovo latino; come il tribunale interecclesiale di prima istanza di Aleppo che vale per i greco-melchiti, i siri, i maroniti, gli armeni, i caldei nonché per i latini del Vicariato apostolico di Aleppo. Annuario Pontificio 2010, 31-32 e 1050. 53 Per la storia della redazione del c. 322/CCEO, si veda: Madathikandathil, The Catholic Bishops’ Conference (nt. 2), 146-151.