Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3
44 JULIO GARCÍA MARTÍN-NICOLA GALLUCCI 2. L’elaborazione del can. 135, § 3 La revisione della materia sulla potestà, in rapporto con i nuovi principi, doveva superare il problema della vecchia terminológia. a. Primo testo provvisorio sull’esercizio della potestà di governo In conformità al summenzionato principio 7, fin dal principio fu inserito un testo nuovo che determinava le tre funzioni con cui viene esercitata la potestà di governo nella Chiesa, tuttavia fu conservata la distinzione tra la potestà volontaria o graziosa, e la potestà coattiva o giudiziale35. Ecco il testo: Canon 3 (novus) § 1. Potestas regiminis, ratione muneris ad quod exercendum ordinatur, distinguitur legislativa, exsecutiva et iudicialis. § 2. Potestas regiminis distinguitur gratiosa, quae nempe exercetur in volentes, et coercens, quae scilicet exercetur in invitos. Al § 1 dei testo fu osservato che 1’espressione «ratione muneris» fosse sosti- tuita con quella di «ratione functionis», perché la parola «munus» ha un significato molto ampio e nel diritto si deve trattare delle funzioni delTautorità. Si replico ehe la parola «functio» significava «munus». Poi fu proposta un’altra espressione più lunga: «ratione muneris fungendi ad quod ordinatur». Per quanto riguarda il § 2 del testo ci si voleva riferire soltanto alla potestà giudiziale ed esecutiva ma non a quella legislativa. Perciô si chiedeva di aggiun- gere, dopo la parola «regiminis», il vocabolo «exsecutiva», circoscritto a questo ambito, poiché non tutta la potestà esecutiva si poteva dire «graziosa». In conformità a taie osservazione fu presentato un altro testo: «Potestas regiminis exsecutiva quae exercetur in volentes dicitur gratiosa, quae exsercetur in invitos, coercens»36. In questo caso la terminológia non risultava tanto chiara. Nella stessa sessione fu presentato un nuovo testo sulla possibilità di delegare o menő le diverse funzioni. Canon 6 (novus)37 § 1. Potestas legislativa qua in Ecclesia gaudet legislator non supremus, delegari nequit, nisi quatenus aliud iure expresse caveatur. § 2. Ad exercitium potestatis iudicialis quod attinet, serventur praescripta canonum de iudiciis. § 3. Ad potestatis exsecutivae delegationem quod spectat, serventur praescripta canonum qui sequuntur. 35 Coetus de personis physicis et moralibus, sessione VII, 26-30 aprile 1971, in Communicationes 22 (1990) 15. 36 Ibidem. 37 Ibidem, 19.