Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3

LA POTESTÀ GUIDIZIALE E IL SUO ESERCIZIO 45 Come si puô vedere il testo si riferisce all’esercizio e alla impossibilità di del­egare la potestà legislativa e alla possibilità di delegare l’esecutiva, rimandando ogni decisione sulla potestà giudiziale a quanto avesse deciso il Coetus compe­tente. Per questi motivi la materia sulla potestà si trovava sotto il titolo De potes­tate regiminis exercitio, ehe sostituiva quello della legislazione precedente De potestate ordinaria et delegata (cann. 196-210). AI testo furono fatte alcune osservazioni. In primo luogo fu chiesto di ag- giungere al § 1 la modalità di esercizio secondo il diritto. La proposta fu ac- cettata, di modo ehe il testo rimase quasi invariato fino alia sua promul- gazione38. In questo caso non si trattava in nessun modo di esercizio vicario della funzione legislativa39. AI § 2, ehe si riferiva all’esercizio della potestà giudiziale, poiché rimandava ai canoni sui giudizi, prima di iniziare la discussione fu fatta un’osservazione preliminare. Infatti, il Segretario Aggiunto awerti ehe il Coetus de processibus non aveva fatto la revisione della materia e aveva rimandato la questione, cioè aveva conservato il can. 1572, § l40, ma invece nel can. 1570, § 241 aveva in- trodotto una formulazione diversa, più semplice, che accennava una certa dis- tinzione tra gli atti processuali, alcuni delegabili e altri non, tra i quali la senten- za42. Questo testo prowisorio fu modificato43 conservando la distinzione precedente, senza perô specificare i tipi di atti, cioè quelli ehe potevano essere delegati e quelli propri dei giudice, i quali come intendeva il Coetus de personis physicis et moralibus nel can. 1570 si intendeva «delegari nequit actus qui deci­sionem iudicum involvunt», ehe secondo il Segretario Aggiunto si doveva in­38 Ibidem: § 1.«Potestas legislativa exercenda est modo iure praescripto, atque ea qua in Ecclesia gaudet legislator infra Auctoritatem supremam delegari nequit, nisi quatenus aliud iure explicite caveatur». 39 Qualche autore per pariare dei loro esercizio vicario, considera tutte e tre le funzioni alio stesso modo ma una cosa sembra certa: il can. 135, § 2 non tratta l’esercizio vicario. 40 Coetus de processibus, sessione I, 24-28 maggio 1966, in Communicationes 38 (2006) 40: «Gm. 1512, § 1. Manet prout est»; Coetus de personis physicis et moralibus, sessione VII, 26—30 aprile 1971, in Communicationes 22 (1990) 19 : «Quoad§ 2. : Rev.mus Secretarius Ad. animadverti in canonibus de iudiciis ad quos textus noster remittit, nihil haberi, quia horum recognitio in coetu de processi­bus dilata est»; Forse per questo Chiappetta, L., II Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico- pastorale, Roma 21996, vol I, 218 afferma che non risulta modificata la legislazione anteriore sulla potestà giudiziale e, di conseguenza, sostiene la possibilità di delegarla. 41 Codice 1917 can. 1570, § 2 : «Quodlibet tamen tribunal, quod attinet ad partium et testium examen aut citationem, documentorum vel rei controversiae inspectionem, decretorum intima­tionem aliaque huiusmodi, ius habet in auxilium normas pro singulis actibus iure praeserptas servare debet». 42 Coetus de processibus, sessione I, 24—28 maggio 1966, in Communicationes 38 (2006) 39: «Quodlibet tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ab illo petendo ut quoslibet actus processuales peragat. Numquam tamen integrum processum, sed nec definitivam sententiam illi commettere potest». 43 Ibidem: «Quodlibet Tribunal ius habet in auxilium vocandi aliud tribunal ut quoslibet actus processuales peragat, exceptis tamen illis actibus qui decisiones iudicum involvunt».

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