Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3
LA POTESTÀ GUIDIZIALE E IL SUO ESERCIZIO 43 í. I principi della revisione Tale revisione è proceduta considerando i decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e i principi generali dei diritto, le leggi ecclesiastiche e la tradizione, ma soprattutto la Sacra Scrittura. La finalità principale della revisione è stata quella di adattare le leggi alie nécessita dei tempi, poiché le circostanze nelle quali fu emanato il Codice del 1917 erano molto cambiate. Tutto questo fu oggetto di discussione durante la prima assemblea generale dei Sinodo dei Vescovi dei 1967, che ha approvato i principi per la revisione dei Codice di diritto canonico. Un primo principio di carattere generale riguarda appunto la potestà di giurisdizione, ehe fonda la Chiesa per volontà di Cristo. D’altra parte, l’ambito di questa potestà, foro interno e foro esterno, deve essere meglio coordinato. Ricordando ehe l’uso della potestà nella Chiesa non puô essere arbitrario, un altro principio esige ehe siano definiti i diritti e i doveri di ciascuno, vale a dire ehe è necessario stabilire il principio della tutela dei diritti, onde nell’amminis- trazione ecclesiastica non ci sia spazio per l’arbitrarietà. Le norme sulla potestà poi furono riviste in modo esplicito, prendendo in considerazione il principio 7. Esso riguardava l’esercizio della potestà nella Chiesa in rapporto alia tutela dei diritti delle persone sia fisiche ehe giuridiche, e segnalava la lacuna legislativa sui ricorsi amministrativi e la difesa dei diritti, per cui chiedeva ehe fossero distinte con chiarezza le diverse funzioni della potestà cioè di quella legislativa, esecutiva e giudiziale, e definiti gli organi ehe avrebbero dovuto esercitare tali funzioni33. In conformità anche di questi principi si considero necessaria una nuova organizzazione sistematica dei Codice. Questa era stata auspicata da molti ma, al tempo stesso, considerata un compito assai difficile, per cui fu costituita una Commissione speciale De ordinatione systematica novi Codicis con la finalità di perfezionare 1’organizzazione dei Codice dei 1917, ehe presentava difetti, e accomodarla all’ecclesiologia dei Concilio Ecumenico Vaticano II34. La materia corrispondente alla potestà ordinaria e delegata (cann. 196-210 Codice 1917) era competenza dei Coetus de Quaestionibus specialibus Libri II e poi dei Coetus de personis physicis et moralibus; essa inizialmente era parte integrante della legislazione de Populo Dei, con la qualifica di “questione speciale”, e cio manifesta le incertezze e la mancanza di sicurezza sulla sua collocazione più adeguata, come dimostra la sua sistemazione definitiva nel Libro I De normis generalibus. 33 Principia quae Codicis iuris canonici recognitionem dirigant, 7, in Communicationes 1 (1969) 83: «Admisso hoc principio, potestatis ecclesiasticae clare distinguantur diversae functiones, videlicet legislativa, administrativa et iudicialis, atque apte definiatur a quibusdam organis singulae functiones exerceantun>. 34 Ibidem, 102-104.