Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3
42 JULIO GARCÍA MARTÍN-NICOLA GALLUCCI Infatti, il Vescovo - questa volta il testo non usava 1’espressione «Ordinario dei luogo» - per giudicare doveva nominare un Officiale di giustizia con potestà ordinaria diverso dal Vicario generale28, ma anche doveva nominare i giudici delegati. L’Officiale aveva potestà giudiziale e potestà disciplinare. In virtù della potestà giudiziale, il giudice, per definire la causa, interpretava la legge o il fat- to controverso o delittuoso e risolveva autoritativamente la questione. In ra- gione della potestà disciplinare o coercitiva, il giudice governava il tribunale e l’andamento del processo, punendo chi non adempiva il proprio dovere, ossia i contumaci29. Fu discussa, invece, la capacità dell’Officiale di giustizia di nominare giudici delegati30, perché il Codice non aveva definito la questione. Il can. 1574, § 1 si occupava dei giudici delegati, chiamati giudici sinodali, se nominati dal sinodo diocesano, e giudici prosinodali, se nominati al di fuori del sinodo. Ai sensi di questo canone i cosiddetti giudici sinodali non godevano di potestà giudiziale in ragione dell’ufficio, per elezione nel Sinodo diocesano, ma in virtù della delega del Vescovo diocesano, ehe avveniva quando erano designati dall’Officiale per giudicare una causa, vale a dire, ehe non avevano 1’ufficio di giudice in senso stretto. II Vescovo diocesano, quindi, poteva nominare giudici delegati per i vari tipi di tribunali. Nelle religioni clericali esenti i Superiori provinciali e 1’Abate locale dei monastero sui iuris erano giudici di prima istanza per le controversie tra i propri sudditi31; e i Supremi Moderatori e il Supremo Moderatore della congregazione monastica, in prima istanza, giudicavano personalmente o per mezzo di un delegato le controversie tra province del proprio istituto, secondo le disposizioni delle costituzioni32. II. Revisione del Codice ed elaborazione del can. 135, § 3 L’elaborazione del can. 135, § 3 è un effietto della revisione generale del Codice del 1917, e riguarda il Codice in genere e la potestà di govemo in par- ticolare. 28 Codice 1917 can. 1573, § 1. 29 Cabreros de Anta, «De los procesos...», 262. 20 Secondo il Prof. Cabreros il giudice soltanto puö delegare atti ehe non richiedono l’esercizio della giurisdizione, ibidem, 272—273. 31 Codice 1917 can. 1579, § 1: «Si controversia sit inter religiosos exemptos eiusdem religionis clericalis, iudex primae instantiae, nisi aliud in constitutionibus caveatur, est Superior provincialis, aut si monasterium sit sui iuris, Abbas localis». 32 Codice 1917 can. 1579, § 2: «Salvo diverso constitutionum praescripto, si res contentiosa agatur inter duas provincias, in prima instantia iudicabit ipse per se vel per delegatum supremus religionis Moderator; si inter duo monasteria, supremus Moderator Congregationis monasticae».