Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Julio García Martín-Nicola Gallucci: La potesta dei giudici e dei tribunali e il suo esercizio secondo il can. 135, § 3
LA POTESTÀ GUIDIZIALE E IL SUO ESERCIZIO 41 va, perô, ehe la delega della potestà giudiziale fosse tanto ampia quanto quella esecutiva, poiché, se non si specificava ehe era concessa in solidum, la si riteneva concessa collegialmente18. E questa una piccola distinzione tra i due tipi di potestà, ehe coincidono nell’essere esecutive delle leggi, per cui la distinzione tra di loro non sembrava chiara. Nonostante cio, si distinguevano in ragione degli organi che le esercitavano, delle norme ehe regolavano il loro esercizio, dell’oggetto proprio e delle motivazioni19. Gli organi, da quanto detto, potevano essere tribunali ordinari e delegati20, con delega collegiale a seconda della potestà con cui giudicavano. Il giudice di prima istanza nella diocesi era il Vescovo diocesano, anche se il testo diceva genericamente 1’Ordinario del luogo21, il quale godeva di potestà giudiziale e di governo. La potestà giudiziale poteva esercitarla personalmente o per mezzo di altri22, anche se per principio non presiedeva il tribunale in con- formità ad un’altra disposizione23. Tuttavia c’erano cause ehe doveva giudicare personalmente, ad esempio quelle mosse contro i giudici24 *, e cause ehe non poteva giudicare, corne quelle relative ai suoi béni temporah, al beneficio episcopale o alla Curia diocesana23. In virtù della potestà di governo il Vescovo nominava i giudici e altri ministri del tribunale, approvava gli awocati, stabili- va le tasse ecc., vigilava sull’osservanza delle leggi ed esercitava altri atti di carat- tere amministrativo. Aveva un particolare intervento negli atti preparatori del processo criminale26. L’indagine, l’inquisizione o l’istruzione, secondo alcuni, non avevano carattere puramente amministrativo, ma pre-giudiziale, seppure partecipando dei processo, perché costituivano una fase preparatoria di questo e, di conseguenza, l’inquisitore doveva avere potestà giudiziale, corne l’Ordinario del luogo o un giudice delegato; per cui, secondo tale opinione, il Vicario generale, carente di potestà giudiziale, non poteva svolgere l’inqui- sizione27. 18 È il can. 205, § 1: «Si plures iurisdictionem delegatam obtinuerint pro eodem negotio, et dubitetur utrum delegatio facta fuerit in solidum an collegialiter, praesumitur facta in solidum in re volontaria, collegialiter in re iudiciali». 19 Cabreros de Anta, M., Nuevos estudios canonicos, Madrid 1966, 251—253. 20 Cabreros de Anta, «De los procesos...», 257. 21 Sotto questa espressione era compreso anche il Vicario generale, Codice 1917 can. 198, § 1, che non godeva di potestà giudiziale. 22 Codice 1917 can. 1572. 23 Codice 1917 can. 1578: «Exceptis causis de quibus in can. 1572, § 2, Episcopus semper potest tribunali ipse per se praesse; sed valde expedit ut causas, praesertim criminales et contentiosas gravis momenti, iudicandas relinquat tribunali ordinario, cui praest officialis vel vicc-officialis». 24 Codice 1917 can. 1614, § 1. 28 Codice 1917 can. 1572, § 2. 26 Cabreros de Anta, «De los procesos...», 270-271. 27 Ibidem, 678-679. Conviene notare ehe il canone 1940 usava 1’espressione «Ordinario dei luogo» senza specificazione o restrizione, cioè nel senso gcnerico del can. 198, § 1, che compren- deva anche il Vicario generale.