Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 31 Per quanto riguarda la missio canonica dei vescovi ortodossi, la Chiesa cattoli- ca riconosce ehe le Chiese orientali “hanno il diritto e il dovere di reggersi se- condo le proprie discipline particolari” (Orientalium ecclesiarum n. 5). Ciô si rife- risce nel concilio direttamente alie Chiese orientali cattoliche, il motivo di riconoscimento pero è anche storico. Nell’oriente ortodosso questa missione si conferisce secondo antichi canoni orientali, i quali sembra ehe non furono mai revocati. Cosi segue anche da alcune sentenze postconciliari della Rota Romana. Per cui Petru Tocanel poteva affermare ehe “non constat fuisse revo­catam consuetudinem orientalem circa canonicam missionem”119. La giurisprudenza ro­tale circa l’accertamento della validità di matrimoni misti degli ortodossi ha proposto diversi criteri. Alcune sentenze riguardavano il canone 72 dei Conci­lio di Trullo, come vigente per gli ortodossi89 90. Altre le consideravano ormai fuori vigore, perché le Chiese ortodosse hanno introdotto delle consuetudini contra legem9'. Altri invece hanno ribadito ehe i crisitiani orientali separati dalla Chiesa di Roma sono capaci ad introdurre delle norme canoniche consuetudi­narie, ma che la forza vincolante di queste norme sia dovuta all’autorità della Chiesa cattolica, magari data in forma di consenso tacito92. A tutto ciô sembra appropriato aggiungere un argomento, a nostro giudizio perentorio. L’insegnamento della Chiesa cattolica e la terminológia ufïiciale, conservata con grande coerenza nel Concilio Vaticano II e anche dopo, è stata confermata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nelle sue risposte circa la dottrina sulla Chiesa dei 29 giugno 2007. AI quarto quesito si risponde ehe le Chiese orientali “quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprat- tutto, in forza della successione apostolica, il Sacerdozio e l’Eucaristia, per mez­zo dei quali restano ancora uniti con noi da strettissimi vincoli”, meritano il titolo di “Chiese particolari o locali”, e sono chiamate Chiese sorelle delle Chiese particolari cattoliche”93. La nozione di Chiesa particolare e più precisa- mente di diocesi, comporta infatti, come elementi costitutivi “la porzione dei 89 P. Tocanel, S. R. Rotae sententiae recentiores, in Ephemerides luris Canonici 25 (1969) 160. 90 Cfr. per cs. c. Palazzini, 24 ottobre 1967, in Sacrae Romanae Rotae Decisiones seu Sententiae (in seguito: RRDec) 59 (1967) 688, n. 4; c. Lefebvre, 13 gennaio 1968, in RRDec 60 (1968) 3, n. 3; c. Rogers, 22 ottobre 1968, in RRDec 60 (1968) 699—700, nn. 3—4; c. Pinna, 23 gennaio 1969, in RRDec 61 (1969) 91-93, nn. 4-5; cfr. A. Coussa, Animadversiones in can. LXXII Trullanae Synodi. Seu de mixta religione tamquam impedimento dirimente in disciplina Ecclesiae byzantinae in Apollinaris 32 (1959) 176. 91 Cfr. per es. c. Abbo, 4 giugno 1969, in RRDec 61 (1969) 599-613; c. Canals, 21 ottobre 1970, in RRDec 62 (1970) 918; c. Agustoni, 20 ottobre 1971, in RRDec 63 (1971) 740-749, nn. 2-15. 92 Cfr. per es. c. Anné, 28 maggio 1974, in RRDec 66 (1974) 373-379; cfr. P. Gefaell, La giurisprudenza della Rota Romana sulVimpedimento di mista religione, in Matrimoni misti (Studi Giuridici 47), Città del Vaticano 1998, 194-195; Á. Szotyori-Nagy, A trulloszi 12-es kánon alkalmazása a katolikus bíráskodásban, in Kánonjog 8 (2006) 115-128. 93 Cfr. Unitatis Redintegratio 14.1, 15.3; Congregazione per la Dottrina della Fede, lett. Commu­nionis notio 28 maggio 1992, 17.2 in AAS 85 (1993) 848; Giovanni Paolo II, lett. enc. Ut unum sint, 25 maggio 1995, 56-57 in AAS 87 (1995) 954-956.

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