Folia Canonica 11. (2008)

PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Péter Szabó: La validita del battesimo amministrato da un pagano nelle discipline delle Chiese orientali

FOLIA CANONICA 11 (2008) 241-255. PÉTER SZABÓ LA VALIDITÀ DEL BATTE SIMO AMMINISTRATO DA UN PAGANO NELLE DISCIPLINE DELLE CHIESE ORIENTALI INTRODUZIONE; 1. LE FONTI GIURIDICHE; 2. LO IUS VICENS ORIENTALE E LA SUA INTERPRET AZIO- NE; 3. La POTESTÀ DELLA Chiesa SUL «MINISTRO STRAORDINARIO»: CONSIDERAZIONI PRELIMINA­RY Conclusioni. La dottrina cattolica, come è risaputo, riconosce la validità del battesimo amministrato da un non cristiano. Invece, secondo la disciplina ortodossa, basa- ta tuttora suile fonti patristiche, anche questo sacramento dev’essere celebrato all’interno della Chiesa, e perciô un pagano non è in grado di conferirlo. Per quanto riguarda i possibili ministri del battesimo in caso di vera néces­sita, lo ius vigens delle Chiese orientali cattoliche, quasi cercando una «via di mezzo» anhe in questo caso, sembra oramai seguire una pista parzialmente di­versa dalla disciplina latina. Anzitutto, dalla formula adoperata nell’istruzione liturgica della Congregazione orientale —intitolata «Il Padre incomprensibile», del 1996— si puô dedurre, come avremo modo di vedere, una aspirazione assai eloquente ad awicinare la normativa attuale aile sue antiche fonti orientali. Alla luce di questo tentativo, spiegato con sfumature piuttosto divergenti in sede scientifica, sembrano anche in questo caso emergere le due domande comparative forse più fondamentali: (1) ci si domanda se la disciplina orientale circa il ministro straordinario dei battesimo possa seguire una visione (almeno parzialmente) diversa da quella della Chiesa di Roma; e se la risposta è afferma- tiva, (2) dove sono i limiti di questa diversità, e quali sono le sue ragioni? Entrando, quindi, nel merito di questo lavoro, nell’intento di rispettare anche i limiti temporali a mia disposizione, cercherô di strutturare la mia rifles- sione in tre punti: 1. Breve riassunto delle rispettive fonti storiche; 2. Lo ius vigens e la sua interpretazione; 3. La potestà della Chiesa sui «ministro straordinario». ★

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