Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico
20 CARD. PÉTER ERDŐ immorale, impossibile e non solo nel caso di un caso singolo — perché allora cessa solo 1’obbligo morale delTosservanza per il dato caso, e non tutta la legge —, bensi generalmente e in maniera duratura. Questo cambiamento pero deve essere inequivoco e manifesto. Le norme oggettive non possono essere ritenute cessate per considerazioni puramente soggettive43. L’ingiustizia, l’irragionevo- lezza, il carattere dannoso della legge ecclesiale vanno giudicati in base alla fede, poiché la giustizia, la ragionevolezza e l’utilità di una norma canonica sono fon- date su fatti di fede e non possono essere giudicate senza i punti di vista della fede44. Se poi la legge cessa per causa interna automaticamente, ciô spinge per lo più il legislatore ben presto alla constatazione di taie situazione e alla disposi- zione modificatrice, ma conduce almeno alla formazione di una consuetudine contraria. 2. Visione dell’insieme dei diritto canonico nella Chiesa antica e medievale a. Le collezioni pseudo-apostoliche Le collezioni pseudo-apostoliche della Chiesa antica si sono richiamati spes- so esplicitamente alla tradizione apostolica. Il loro contenuto era proprio il patrimonio apostolico. In questa eredità è stata più tardi distinta l’aspetto dogmatico, morale, liturgico e disciplinare, ma l’eredità stessa era — ed in qualche modo è sempre — organica ed una sola45. L’apprezzamento teologico e la forza legitti— mante di questa tradizione sono anche oggi attuali e costituiscono un aiuto pratico, quando la comunità della Chiesa cerca le basi teologiche della propria disciplina46. In questo contesto basti far cenno al canone 7 del Concilio di Nicea, nel quale i termini tecnici consuetudo (greco synetheia) e Y antiqua traditio (gr. parado- sis archaia) vengono usati come sinonimi. In realtà il linguaggio cristiano non sembra ancora distinguere chiaramente nel terzo secolo la tradizione dal costume e dal diritto consuetudinario. La distinzione sarà frutto di un ulteriore sviluppo. La traditio significa nel senso generale 1’ordinamento cristiano morale, le mores maiorum, cioè un insieme di elementi morali, giuridici e dottrinali. La consuetudo invece è una nozione ehe emerge nel diritto romano nel terzo e quarto secolo con i significato di una specie di norma giuridica già esistente e 43 Cfr. per es. J. N. Pinero Carrión, La ley de la Iglesia. Instituâmes canonicas, I, Madrid 1985, 132; H. Heimerl—H. Pree, Kirchenrecht. Allgemeine Normen und Eherecht, Wien—New York 1983, 47. 44 Cfr. G. May—A. Egler, Einführung in die kirchenrechtliche Methode, Regensburg 1986, 161; J. Listl, Die Rechtsnormen, in Handbuch des katholischen Kirchenrechts, Hrsg. J. Listl-H. Müllei^H. Schmitz, Regensburg 1983, 87; E. Corecco, "Ordinatio rationis" o "Ordinatiofidei”? Appunti sulla definizione delta legge canonica, in Strumento Intemazionale per un Lavore Teologico: Communio 6 (1977) n. 36, 48-69. 45 Cfr. per es. P. Erdő, Die Quellen des Kirchenrechts. Eine geschichtliche Einführung (Adnotationes in ius canonicum 23), Frankfurt am Main 2002, 11—14. 46 Cfr. Erdő, Teológia del diritto canonico nn. 57-61.