Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico
RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 21 accettata47. La tradizione invece, ossia la paradosis rappresenta un nozione più antica, menő specialmente giuridica. La tradizione, secondo la percezione cris- tiana dei primi secoli, regolamentava la vita della comunità con una forza vin- colante incondizionata, non semplicemente per la sua rispettabile età, ma piut- tosto per la sua origine apostolica e quindi divina48. Gli apostoli hanno ricevuto la rivelazione da Cristo, Cristo invece da Dio stesso, e con la rivelazione o nel suo contesto essi hanno ricevuto l’intero ordine normativo della vita cristiana, cioè un ordine ideale, per il quale si serviva della nozione centrale della traditio apostolica. Ad essa si faceva riferimento nella regolamentazione concreta della vita della comunità. Hanno ricollegato quindi anche la parte disciplinare della tradizione a questa origine divina ed apostolica. Tale convinzione si rispecchia- va nei ti toli déllé collezioni e a volte anche nel loro testo, dove le norme di dottrina, moralità e disciplina erano attribuite ágii apostoli o attraverso di loro al Signore. La pseudoepigrafia di queste antiche collezioni disciplinari è una testi- monianza di questa visione. La Didascalia porta per esempio il titolo Doctrina catholica duodecim Apostolorum et sanctorum discipulorum nostri Salvatoris. Anche in questa collezione viene affrontato il problema deU’obbligatorietà disciplinare — ossia con la terminológia di oggi: giuridica — delle regole dell’Antico Testamento per i cristiani. II problema si riferisce sia alle norme contenute diretta- mente nell’Antico Testamento, sia al diritto consuetudinario ebraico non diret- tamente descritto nei libri della Bibbia. Secondo 1’autore di questa collezione cristiana, dali’Antico Testamento rimane obbligatoria per i cristiani la legge divina semplice che sembra essere identica ai precetti morali dei Decalogo49. Tutto sommato la convinzione dei cristiani dei primi secoli era ehe i principali elementi della struttura “costituzionale” e disciplinare della Chiesa fanno parte a quella tradizione apostolica unica ed organica ehe è in fine dei conti di origine divina e ehe rimane per sempre normativa per la fede, per i costumi, per la liturgia e per la disciplina della Chiesa. II principio gerarchico infatti si riferisce anche alla sacralità deU’origine50 51. In questa visione paleocristiana il ruo- lo dei vescovo sembrava essere l’applicazione e la precisazione della tradizione apostolica nelle circostanze concrete della sua Chiesa. La sua figura quindi sembra meno tipicamente propria di un legislatore. Forse è per questo ehe alcu- ni grandi vescovi vengono considerati come giurisconsulti. Sant’Atanasio per esempio venne chiamato da Sulpicio Severo “iuris consultus”5'. Puô essere sor- prendente, ma dai primi quattro secoli quasi non sono conosciute delle vere leggi ecclesiali, riconosciute come obbligatorie in base all’autorità di un solo 47 Cfr. Hermog. D. 1, 3, 35. 18 Crf. Iren. Adv. Haer. 3,3,1-3; 5,20,1; Tertull. Praescr. 28. 49 Cfr. per es. P. Erdő, Quid significat „lex" in iure canonico antiquitatis saec. III-VII, in Periodica 76 (1987) 381-412. 90 P. Erdő, Hierarchie. I. Kath., in Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht, hrsg. A. Campenhausen—I. Riedel-Spangenbergcr—R. Sebott, II, Paderborn 2002, 239—241. 51 Cfr. Prümmer 13; H. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte. Die katholische Kirche, 'Köln-Wien 1972, 94.