Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 19 ca una divergenza tra il foro interno e quello estemo che, dipendendo dal carat- tere della data legge, puô essere abolita o, in altri casi, inevitabilmente rimane. Il motivo di questa tensione è — corne vi abbiamo menzionato prima — la limi- tatezza dell’uomo. E’ indubbio che da parte della Chiesa, in quanto comunità chiamata alla segnalazione visibile e alla realizzazione della salvezza non sempre serve alla salvezza delle anime se essa accetta senza prove anche sul foro estemo i riferimenti morali di colui che aveva trasgredito una legge. Per esempio, nel caso della trasgressione delle norme fondamentali riguardanti la gestione legale dei beni materiali della Chiesa, awenuta per motivazioni morali oggettiva- mente non giustificabili o non provati, in base al riferimento della persona in- teressata, sarà difficile da considerare esentabile sul foro esterno. Alio stesso tempo il giudice puó considerare sufficiente l’affermazione della persona inter- essata, se elementi di prova la confermano (can. 1536, § 2). Neanche a questo pun to viene accettata la sola affermazione dell’interessato sul foro esterno, ep- pure il canone fa awicinare siginificativamente la qualificazione del fatto sul foro interno e su quello esterno. L’obbligatorietà della legge ecclesiale puô essere sospesa per motivi interni in singoli casi - secondo alcuni41 —, öltre al caso dell’impossibilità morale anche quando cessa il fine della legge per il fedele dato in una situazione concreta. Contro questa possibilità viene seriamente posto il punto di vista della sicurez- za del diritto, soprattutto nel caso delle leggi inabilitanti o irritanti (cf. can. 10), dove l’esigenza della sicurezza giuridica sembra motivare l’opposto. Sembra co- munque indubbio che l’impossibilità morale sospende la forza obbligante della legge puramente ecclesiale per quanto riguarda il dato caso. La scienza del diritto canonico ritiene possibile non solo la sospensione del­la forza obbligatoria della legge in un caso singolo ma anche la cessazione della stessa legge, automatica, per causa interna. Vediamo il riconoscimento positivo legale di questa possibilità nel canone 26 dove la condizione della creazione di una vera consuetudine giuridica puô essere anche l’esercizio legale di una usan- za contraria alla legge. Ma corne si puô svolgere legittimamente una prassi contraria alla legge, da parte di tutta la comunità, con grande stabilità? Owiamente solo se la legge cessa per causa interna, se il contenuto della legge diventa con il mutamento delle circostanze irragionevole42, ingiusto, dannoso, 41 Ivi, 82. 42 Cfr. P. Erdő, Egyházjog, ‘Budapest 2005, 92, n. 136 (La ragioncvolezza della legge non sig­nifica soltanto la corrispondenza alla sana ragione umana, ma, dai primissimi tempi cristiani anche la corrispondenza delle leggi ecclesiali al progetto salvifico e grandioso pensiero del Creatore e Fondatore della Chiesa ehe le ha anche affidato una missione particolare: alla ratio divina, al Logos. Questo non vuol dire soltanto ehe le leggi ecclesiali non possono contraddire al diritto naturale el “diritto divino positivo” che riscontra nelle fonti della Rivclazione, ma anche che esse devono pro- muovere lo sviluppo del progetto della salvezza); P. Leisching, Prolegomena zum Begriff der ratio in der Kanonistik, in Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte — Kanonistische Abteilung 72 (1986) 329-337.

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