Folia Canonica 11. (2008)

PROCEEDINGS OF TENTH INTERNATIONAL CONFERENCE. "Questioni attuali intorno al Battesimo" Budapest, 4th February 2008 - Agostino Montan, "Formule teologiche": Variabilita e limiti nella dottrina e diritto sacramentale

.FORMULE TEOLOGICHE» VARIABILITÀ E LIMITI 191 b) verità che non sono rivelate. ma sono connesse con la rivelazione in mo­do taie da essere richieste per custodire integralmente il deposito della fede, sp- iegarlo e definirlo: il magistero le présenta non corne dogmi, ma semplicemente come verità defïnitivamente vere. «Accolgo e professo fermamente anche tutte e sin- gole le verità ehe sono proposte dalla Chiesa come definite circa la dottrina sulla Jede e i costumi». Si tratta di verità appartenenti all’oggetto secondario, non richiedono un assenso di fede, ma un assenso detto, con una formula controversa, «fede ec­clesiastica». Per quanto riguarda l’assenso, nel testo della Professione di fede viene usata la formula: «fermamente accolgo e ritengo / Firmiter etiam amplector ac retineo» queste verità; c) insegnamenti dei magistero autentico non infallibile, relativi alia fede e al­ia morale: si tratta di magistero autentico non infallibile, sempre relativo alia fede e alia morale. «Aderisco con religioso ossequio della volontà e delVintelletto agli in­segnamenti ehe sia il Romano Pontefice sia il Collegio dei vescovi enunciano quando es- ercitano il magistero autentico, anche se non intendono proclamarli con atto definitivo». E evidente che gli insegnamenti dei magistero inferiori alie defmizioni infallibili costituiscono un insieme differenziato di impegni da parte dei magistero, a cui corrisponde, da parte dei fedeli, un insieme altrettanto differenziato di adesione. Nel paragrafo terzo della Professione di fede l’assenso è cosi formulato: «aderisco con religioso ossequio della volontà e dell’intelletto agli insegnamen­ti / Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo». Purtroppo la formula usata non aiuta a distinguere i diversi gradi di insegnamento e di assen­so; potrebbe avere, se applicata, effetti autoritari gravi. La Lumen gentium al n. 25 distingueva i gradi di adesione facendo riferimento alia natura dei documenti, al frequente riproporre la stessa dottrina, al tenore delle espressioni verbali. Queste pre- cisazioni mancano nella formula della Professione di fede. Quanto asserito nella Professione di fede corrisponde alTinsegnamento dei cc. 750, 751, 752, 753 dei Codice di diritto canonico. II c. 750, nel § 1 fa rifer­imento all’oggetto della fede propriamente detta: la fede divina e cattolica. Appartengono alia fede divina e cattolica le verità contenute nella parola di Dio scritta o nella tradizione, vale a dire comprese nel deposito della fede affidato al­ia Chiesa. Queste verità per essere di fede divina e cattolica devono essere pro- poste dal magistero della Chiesa alia fede dei fedeli come contenute nella scrit- tura o nella tradizione (si tratta dei dogmi di fede). II c. 751, defmisce 1’eresia, 1’apostasia e lo scisma. II c. 752 fa riferimento al magistero autentico dei Som- mo Pontefice o dei Collegio dei vescovi: non si tratta di atti definitivi, ma in ogni caso devono essere accolti con religioso ossequio delfintelletto e della vo­lontà (Lumen gentium, n. 25). II c. 753 si riferisce al magistero autentico espres­so da ogni singolo vescovo, dalla conferenza episcopale e dai concili particolari. L’espressione «formule teologiche», è suscettibile di contenuti e usi moi- teplici. E comprensiva di tutti i diversi insegnamenti dei magistero elencati nel­la Professione di fede, molto vari sia perché hanno un diverso grado di obbliga- torietà, sia perché hanno un carattere vincolante diverso, sia perché legati a circostanze storiche diverse nelle quali sono stati prodotti.

Next

/
Thumbnails
Contents