Folia Canonica 11. (2008)
STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico
RIGIDITÀ ED ELASTICITÀ DELLE STRUTTURE NORMATIVE... 15 foro interno, ma sottolinea che questa potestà “come tale viene esercitata sul foro estemo, talvolta perô solo sul foro interno” (can. 130). Ad ogni modo, se gli effetti della potestà di governo unica sono riconoscibili nella comunità, essi riguardano il foro estemo; nel caso opposto si riferiscono al foro interno. Eppure, gli effetti ehe risultano sul foro interno, quando il diritto lo stabilisée cosi, senza ulteriore atto del potere, con la messa in chiaro delle adeguate prove, risulteranno validi per il foro esterno (cf. per es. can.1082; can. 1357.; can. 1355, § 2). I due fori non sono dei campi rigidamente separati tra loro, ma stanno in una relazione di reciprocità. Neanche l’applicazione delle soluzioni riguardanti il foro intemo puô fare a menő di tenere presente le regole valide per il foro esterno. f. Le forme istituzionali della flessibilità Ci sono diversi istituti giuridici nella Chiesa che assicurano la flessibilità del diritto. AI primo posto dobbiamo menzionare lo scopo definito nel diritto positivo di tutte le leggi ecclesiali, la salvezza delle anime (cf. can. 1752) che nel Codice appare come principio generale di interpretazione, e, più ancora, di applicazione dei diritto. Nella propria coscienza ogni individuo sta ultima- mente di fronte a Dio solo. Nel diritto si tratta invece innanzitutto delle re- lazioni comunitarie. Come si puô conciliare questo col fatto ehe “la legge suprema è la salvezza delle anime”? Naturalmente questi principi generici cor- rono sempre il rischio di essere applicati troppo spesso e con poco senso critico. Oggi mold fanno riferire questa massima solo alia salvezza individuale dell’uo- mo singolo. Essi hanno sicuramente ragione in quanto la salvezza è la meta personale delTuomo singolo, non è collettiva e meccanica. Alio stesso tempo non possiamo dimenticare il fatto, proprio dal punto di vista del foro estemo, ehe i canonisti medievali facevano riferire “la salvezza delle anime” (al plurale: sains animarum) non proprio alla salvezza spirituale del singolo, bensi al bene pubbli- co. Tale interpretazione era certamente ispirata alia regola antica, presto diffusa già tra i cultori del diritto romano, secondo cui “la legge suprema deve essere il bene pubblico (salus publica)”32. Per questo nella Chiesa la salvezza delle anime, come principio dell’interpretazione e dell’applicazione del diritto significa con- temporaneamente l’autenticità e l’efficacia della Chiesa, come unità visibile ed organizzata, sacramento della salvezza e la salvezza individuale dell’uomo singolo, inseparabile dal ministero e dall’efHcacia sacramentale della Chiesa33. Dob12 “Salus publica suprema lex esto” (Regula iuris communis); cfr. L. De Mauri, Regulae iuris. Raccolta di 2000 Regole del Diritto, “Milano 1976, 33. Cfr. per es. P. Erdő, Salus animarum suprema lex, in Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis. Atti dei simposio internazionale per il decennale deU’entrata in vigore dei Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Città del Vaticano 19-23 novembre 2001, Città del Vaticano 2004, 573-585. 33 SuU’cffetto del principio della salvezza delle anime nell'applicazionc pratica del diritto, cfr. per es. J. Hervada, La “salus animarum" y la "merces iniquitatis", in Ius Canonicum 1 (1961 ) 263-269 = Id., Vetera et nova. Cuestiones de Derecho Canonico y afines (1958-1991), Pamplona 1991, I, 55-67 (commento ad una sentenza della Rota Romana).