Folia Canonica 11. (2008)

STUDIES - Card. Péter Erdő: Rigidita ed elasticita delle strutture normative nel dialogo ecumenico

16 CARD. PÉTER ERDŐ biamo quindi tenere presente nelTapplicare il punto di vista della “salvezza déllé anime” anche questa necessaria tensione interna tra l’aspetto individuale e quel- lo comunitario. Questa bipolarità segue dalla bidimensionalità della Chiesa uni­ca ed unita, visibile ed invisibile (LG 8 a). Questi limiti stanno in relazione par- ticolare con la natura speciale della Chiesa. Il diritto si riferisce infatti alie condizioni esterne della vita, ma alio stesso tempo ogni azione delTuomo legis­latore e destinatario delle leggi ha un carattere morale. Per quanto riguarda in- vece la Chiesa, in essa anche 1’azione esteriore istituzionale serve la salvezza — come vi abbiamo accennato già prima —, e alio stesso tempo in essa la qualità morale delle regole giuridiche e dell’osservanza del diritto riveste un’importan- za decisiva dal punto di vista del funzionamento. Per questo il diritto ecclesiale non puô dimenticarsi dei limiti dati dalla natura umana, ma non puô rinuncia- re nemmeno a tenere presente l’invisibile realtà di grazia. Cosi, nell’appli- cazione concreta delle regole la salvezza delle anime o anche l’equità non è una pura possibilità tecnica, ma un principio universale ehe scaturisce dalla natura del diritto ecclesiale. Non bastano gli strumenti consueti del diritto positivo perché il diritto ecclesiale possa rispondere alle esigenze che nascono dal servi- zio della salvezza delle anime. Bisogna sempre tenere presente anche la realtà ehe eccede il diritto positivo. Proprio per questo il “diritto divino” viene con­siderato un elemento costitutivo dei diritto canonico vigente. II diritto canonico offre anche altre possibilità per risolvere le tensioni tra le norme positive delle leggi ecclesiastiche puramente umane e le esigenze di di­ritto divino. Le stesse leggi comprendono la possibilità della dispensa, cioè lascia- no aperta l’opportunità della sospensione della forza vincolante della legge in casi singoli o particolari, per via di disposizioni amministrative (can. 85). La scienza del diritto ecclesiale conosce anche la presunzione della dispensa. Anzi, secondo Alfons Van Hove, l’equità non è che dispensa presunta34 *. II canone 1399 riconosce anche la possibilità di inßiggere una pena in casi parti­colari anche a chi trasgredisce leggi divine (quindi p.es. morali) che non si riscontra- no nelle leggi ecclesiali ossia non sono ancora canonizzate. Anche tali norme di diritto canonico sono da percepire come riferimento a regole morali Cosi risulta dall’esempio menzionato ehe la Chiesa deve, per adempiere infalsificata- mente la sua missione ricevuta da Cristo, applicare, se necessario, tutti quei mezzi che le erano state messi a disposizione da parte del suo divino Fondatore. Non ha il diritto ad accettare passivamente, per ragioni puramente formali, che la sua identità, il suo funzionamento in quanto segno efficace della salvezza siano messi in pericolo da gravi atti esteriori36. Per questo secondo alcuni, se neces­34 A. VAN Hove, De legibus ecclesiasticis (Commentarium Lovaniense in Codicem luris Canonici 1/2), Mechliniae-Romae 1930, 300, nr. 292; cfr. F. X. Urrutia, Sens juridique des termes autorisa­tion, faculté, dispense, in Les Cahiers du Droit Ecclésial 5 (1988) 9. 33 Erdô, “Aequitas” 117. 3‘ Con riguardo alio scopo del canone, e piú ancora al ruolo di tutto il diritto nella Chiesa, ri- volto in senso positivo alla promozione della salvezza delle anime, e in senso negativo alia difesa delle

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