Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

266 LUIGI SABBARESE V. La perdita dello stato clericale33 1. Introduzione Precisato preliminarmente ehe esiste una netta distinzione tra stato clericale e ordine sacro, dal momento che 1’ordine, in quanto sacramento, imprime il caratte- re, vale a dire crea una situazione ontologica ehe costituisce il battezzato in mini­stro sacro, abilitandolo ad agire in persona Christi (cf. can. 1008 del CIC), tale co- stituzione ontologico-sacramentale non puô mai venir menő, se il battezzato è sta­to validamente ordinato; mentre si puô limitare o proibire l’esercizio dell’ordine sacro, a tenore del can. 1430 § 2. Ciô ehe si puô perdere è lo stato clericale, cioè i doveri e i diritti ehe derivano dali’ordine sacro validamente ricevuto. Oggetto di questi canoni è soltanto la perdita dello stato clericale, con la di­spensa da tutti gli oneri derivanti dalla sacra ordinazione, inclusa la dispensa dal celibato sacerdotale, concessa unicamente dal Sommo Pontefice. Bisogna anche considerare un’altra serie di cause, che riguarda non tanto la validité della sacra ordinazione o la domanda di dispensa dal celibato sacerdota­le, quanto piuttosto gli oneri dello stato clericale derivanti dalla sacra ordinazio­ne, specie nel caso ehe questa, pur validamente realizzata, sia pero avvenuta sot­to l’influsso di timore grave, nella fattispecie del can. 932 § 2.34 Si deve tener presente che la Congregazione per il Culto Divino e la Discipli­na dei Sacramenti è competente a trattare anche le cause dei chierici e dei religio­si delle Chiese Orientali, öltre che di quelli della Chiesa latina.35 Mentre, per la dispensa dagli obblighi dei celibato, le competenze sono passate ala Congrega­zione per il Clero, dove esiste la Commissione speciale per la trattazione delle cause di nullité della sacra ordinazione e di dispensa dagli obblighi dello stato clericale, istituitacon letteradella Segreteriadi Stato n. 907,21 giugno 2005.36 33 Riprendo qui quanto già contenuto in Salachas - Sabbarese, Chierici e ministero (nt. 14), 92-100. 34II caso era tenuto presente nel CIC/17, al can. 214 § 1 : «Clericus qui metu gravi coactus ordinem sacrum recepit nec postea, remoto metu, eandem ordinationem ratam habuit saltem tacite per ordinis exercitium, volens tamen per talem actum obligationibus clericalibus se su- biicere, ad statum laicalem, legitime probata coactione ct ratihabitionis defectu, sententia iu- dicis redigatur, sine ullis coelibatus ac horarum canonicarum obligationibus». 35 Segreteria di Stato, Lettera Con riferimento, al Prefetto della Congregazione dei Cul­to Divino e della Disciplina dei Sacramenti sulla competenza di detta Congregazione nei casi di dispensa dagli obblighi assunti con 1’ordinazione al diaconato e al presbiterato, 8 febbraio 1989, in “Notitiae”, XXV (1989), 485. 36 «La Congregazione è competente a trattare, a norma dei diritto, le dispense dagli obbli­ghi assunti con la sacra ordinazione al Diaconato e al Presbiterato da parte di chierici diocesani e religiosi della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali (Lett. Segr. di Stato, N. 907, dei 21 giu. 2005)», in Annuario Pontificio per Vanno 2007, Città del Vaticano 2007,1885. Si tenga pre-

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