Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale

LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 267 Per quanto attiene la legislazione da seguire, è utile specificare che nelle cau­se per la dispensa dal celibato sacerdotale, sono ancora in vigore le Normae sub­stantiales e le Normae procédurales della Congregazione per la Dottrina della Fede, date il 14 ottobre 1980; furono pubblicate su AAS solamente la lettera Cir- colare agli Ordinari e le norme procédurale37 Nelle cause di dichiarazione di nullità della sacra ordinazione valgono le di- sposizioni dei cann. 1385-1387. Prima dell’emanazione delle nonne procedurali del 16 ottobre 2001,38 alcuni Autori ritenevano ancora in vigore le Regulae ser­vandae della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, 9 giugno 1931. Tale opinione si poteva ritenere corretta, dal momento che si íratta di normatíva interna alla Congregazione corrispondente, naturalmente congrua congruis re­ferendo, a nonna del can. 6,2°; in questo caso, dichiarata legittimamente la nulli­tà della sacra ordinazione, ne consegue 1’immediata cessazione dell’obbligo del celibato, senza il ri corso al Sommo Pontefice, e degli altri obblighi e diritti. Anche per quanto riguarda le cause di dispensa dagli oneri dello stato clerica­le derivanti dalla sacra ordinazione, prima dell’entrata in vigore del summenzio- nato decreto, si potevano ritenere ancora in vigore le Regulae servandae della Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, del 9 giugno 1931 ; qui perd, es- sendo valida la sacra ordinazione, possono essere dichiarati inefficaci solo gli obblighi e i diritti di cui al can. 395. Per quel ehe riguarda la dispensa dal celibato sacerdotale, la concessione era ed è di competenza del solo Romano Pontefice. Ora bisogna seguire, nel caso di dichiarazione di nullità della sacra ordinazio­ne per via amministrativa, il nuovo regolamento del 2001. Benché la nuova nor­matíva sia limitata ai chierici ascritti alla Chiesa latina, non è escluso, corne con­sente ehe nelle dispense dal celibato per i diaconi si segue una procedura breve, alla fine della quale l’indulto di grazia viene concesso dal Prefetto della Congregazione competente, come confermato in Segreteria di Stato, Lettera Con stimato foglio, al Prefetto della Congrega­zione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sulla procedura breve nella concessio­ne delle dispense dal celibato dei diaconi, 13 aprile 1989, in “Notitiae”, XXV (1989), 486. 37 Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Litterae Circulares Per litteras ad univer­sos, omnibus locorum Ordinariis et Moderatoribus Generalibus Religionum clericalium: De modo procedendi in examine et resolutione petitionum quae dispensationem a caelibatu respi­ciunt, 14octobris 1980, AAS,LXXII ( 1980), 1132-1135; Id., Normae procédurales Ordina­rius competens, de dispensatione a sacerdotali caelibatu, in AAS, LXXII (1980), 1136-1137. Le Normae substantiales, con la Circolare e le Normae procédurales, sono pubblicate in: Sacra Congregatio pro Doctrina Fidei, Normae de dispensatione a sacerdotali caelibatu ad instantiam partis (Ad usum internum Sacrae Congregationis), Prot. N. 128/61, Typis Polyglottis Vaticanis MCMLXXX; Id., Documenta inde a Concilio Vaticano Secundo exple­to edita (1966-1985), nn. 40-41, Città del Vaticano 1985, 169-176. 38 Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina del Sacramenti, Decreto Ad satius tutiusque con il quale vengono emanate le «Nonne procedurali» per la dichiarazione di nullità della sacra ordinazione [Regulae servandae ad nullitatem sacrae Ordinationis decla­randamI, 16 ottobre 2001, in AAS, XCIV (2002), 292-300.

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