Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
254 LUIGI SABBARESE fonda le sue radici proprio nella ricezione dell’ordine sacro. Per apprezzare non solo il valore dei celibato sacerdotale ma anche la diversa e pur legittima disciplina orientale, vale la pena di riportare, accanto al citato autorevole insegnamento conciliare, quanto ha insegnato il magistero pontificio in proposito. Per tutti valga 1’Enciclica di Paolo VI, Sacerdotalis caelibatus, nn. 38-39: «Se diversa è la legislazione della Chiesa orientale in materia di disciplina celibataria dei clero, come fu finalmente stabilita dal concilio Trullano dell’anno 692 (cann. 6,12,13, 48: Mansi XI, 944-948, 965) e come è stata apertamente riconosciuta dal concilio ecumenico Vaticano II (PO 16), ciô è dovuto anche ad una diversa situazione storica di quella parte nobilissima della Chiesa, alia quale situazione lo Spirito Santo ha provvidenzialmente e soprannaturalmente contemperato il suo influsso [...]. Per di più non è inutile osservare che anche in Oriente soltanto i sacerdoti celibi sono ordinati Vescovi e i sacerdoti stessi non possono contraire matrimonio dopo 1’ordinazione sacerdotale; il che fa intendere come anche quelle venerande Chiese posseggano in certa misura il principio del sacerdozio celibatario e quello di una certa convenienza dei celibato per il sacerdozio cristiano, dei quale i Vescovi possiedono l’apice e la pienezza».20 3. Lapromozioneper le vocazioni al ministero sacro e alia vita consacrata Già il can. 329 § 1, 2° ha richiamato il dovere dei chierici di promuovere le vocazioni per il ministero sacro. Il can. 380 amplia la promozione anche alle vocazioni alla vita consacrata, indicando i mezzi per promuovere una simile opera, in una sintesi giuridica di PO 11, che recita: «Pastore e vescovo delle nostre anime, Cristo costitui la sua Chiesa in tal modo, che il popolo da lui scelto e acqui- stato a prezzo dei suo sangue dovesse avere sempre, fmo alla fine dei mondo, i propri sacerdoti, e quindi i cristiani non venissero mai a trovarsi come pecore senza pastore. Conoscendo questa volonté di Cristo, gli Apostoli, per suggeri- mento dello Spirito Santo, considerarono proprio dovere di scegliere dei ministri “i quali fossero capaci di insegnare anche ad altri” (2 Tint 2,2). Questa è appunto una funzione ehe fa parte della stessa missione sacerdotale, in virtù della quale il presbitero partecipa della sollecitudine per la Chiesa intera, affinché nel popolo di Dio qui sulla terra non manchino mai gli operai. Ma siccome “vi è comunità di interessi fra il nocchiere e i viaggiatori della nave” a tutto il popolo cristiano va insegnato ehe è suo dovere di collaborare in vari modi con la preghiera insistente e anche con gli altri mezzi a sua disposizione — a far si ehe la Chiesa disponga sempre dei sacerdoti di cui ha bisogno per compiere la propria missione divina. In primo luogo, quindi, abbiano i presbiteri la massima preoccupazione per far comprendere ai fedeli con il ministero della parola e con la propria testimonianza 20Paulus VI, Litterae encyclicae Sacerdotalis caelibatus, de sacerdotali caelibatu, 24 iunii 1967, in EV, 11/1452-1453.