Folia Canonica 10. (2007)
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luigi Sabbarese: La norma iuris circa i chierici. Le Specificita del diritto orientale
LA NORMA IURIS CIRCA I CHIERICI 255 di una vita in cui si rifletta chiaramente lo spirito di servizio e la vera gioia pa- squale — l’eccellenza e la nécessité del sacerdozio; e senza badaré a fatiche o dif- ficoltà, aiutino quanti prudentemente considerino idonei a un cosi elevato ministère, siano essi giovani o adulti, in modo che abbiano modo di prepararsi conveni entemente e possano quindi essere infine chiamati dai Vescovi, sempre naturalmente nel pieno rispetto della loro liberté sia estema che interna. A questo scopo è oltremodo utile un’attenta e prudente direzione spirituale. Quanto poi ai genitori e ai maestri, e in genere a tutti coloro cui spetta in un modo o nell’altro 1’educazione dei bambini e dei giovani, essi devono istruirli in modo tale ehe questi, conoscendo la sollecitudine dei Signore per il suo gregge e avendo pre- senti i bisogni della Chiesa, siano pronti a rispondere con générosité alla chiama- ta del Signore, dicendogli con il próféta: “Eccomi qui, manda me” (Is 6, 8). Ma si badi ehe questa voce dei Signore che chiama non va affatto attesa come se doves- se giungere all’orecchio del futuro presbitero in un qualche modo straordinario. Essa va piuttosto riconosciuta ed esaminata attraverso quei segni di cui si serve ogni giorno il Signore per far capire la sua volonté ai cristiani prudenti; e ai presbiteri spetta di studiare attentamente questi segni. Ad essi pertanto si raccoman- dano caldamente le opere per le vocazioni, sia quelle diocesane che quelle nazio- nali. Nella predicazione, nella catechesi, sulla stampa, vanno eloquentemente illustrate le nécessité della Chiesa locale e della Chiesa universale, e devono essere messi in piena luce il significato e l’importanza del ministère sacerdotale, fa- cendo vedere ehe esso comporta pesanti responsabilité, ma allô stesso tempo anche gioie ineffabili, e soprattutto ehe attraverso di esso, come insegnano i padri, si puô dare a Cristo la più grande testimonianza d’amore». Tra tutti i chierici, il Codice obbliga in modo diretto i Vescovi eparchiali a favorire «al massimo le vocazioni sacerdotali, diaconali, monastiche e di tutti gli altri membri di istituti di vita consacrata e missionarie» (can. 195). 4. L 'ardore apostolico dei chierici Nel § 1 del can. 381, il ministère sacro acquista uno speciale spessore pastorale e diaconale, di sapore conciliare, benché, mentre il canone si rivolge a tutti i chierici, PO 8 si riferisca direttamente ai presbiteri, quando insegna: «Animati da spirito fraterno, i presbiteri non trascurino hospitalité, pratichino la benefi- cenza e la comunione dei béni, avendo speciale cura di quanti sono in termi, af- flitti, sovraccarichi di lavoro, soli, o in esilio, nonché di coloro che soffrono la perseeuzione». La proposta di omettere il § 1 perché ritenuto poco giuridico non fu accolta perché conduire una vita esemplare è un verő dovere per i chierici.21 Il § 2 sposta l’attenzione sulla funzione profetica e sacerdotale dei ministri sacri. Anche questo paragrafo, di ispirazione prettamente conciliare (SC 19, PO 5 e 9) 21 ‘Nuntia”, XX (1985), 112.