Folia Canonica 10. (2007)

STUDIES - Dimitrios Salachas: Conciliarita e autorita nella Chiesa - Il concetto del Protos tra i vescovi a diversi livelli nel documento di Ravenna (13 ottobre 2007)

CONCILIARITÀ E AUTOR1TÀ NELLA CHIESA 23 collégialité dei Vescovi, responsabili della propria Chiesa e corresponsabili om­nium Ecclesiarum, soprattutto delle Chiese della propria provincia, regione, na- zione. «In questo testo canonico - il più antico che abbiamo - sull’azione conci­liare, il ruolo del primo in questa azione è riconosciuto corne un elemento costi- tuente, se si puo dire, di questa azione. Non c’è azione conciliare senza un primo riconosciuto come tale. Questo canone è non solo l’espressione di una consuetu­dine antica, ma anche quella di una percezione della Chiesa e dell’esercizio deU’autorità nella Chiesa»9.1 commentatori bizantini del XII0 sec. Balsamone e Zonaras sottolineano ehe il primo tra i Vescovi è colui a cui spetta la consacra- zione degli altri, e ehe l’azione del primo non deve trasformarsi in potere ’’despo- stico” e immischiarsi negli affari interi di ogni Chiesa locale10. A livello, percio, della provincia metropolitana o, in modo più ampio, della Chiesa patriarcale, c’è un centro di unità - il Metropolita, il Patriarca - ; ugua- glianza reale di tutti i Vescovi attomo a un centro di unità reale; ma come gli altri Vescovi della provincia o del patriarcato non devono fare nulla di eccezionale senza il suo parere, cosi anche lui non deve fare nulla senza il loro parere. Réci­procité perfetta, concordia nel consenso attomo a un capo, aU’immagine di quel­la delle tre persone dell’Unica Divinité. La santissima Trinité è l’archetipo dell’unità conciliare della Chiesa. Il Metropolita o il Patriarca è primus inter pa­res tra i Vescovi dei rispettivo territorio; non si íratta pero di un titolo semplice­mente onorifico, ma di un ruolo e funzione inter et cum alios. Infatti spetta al Me­tropolita o al Patriarca convocare i Vescovi del rispettivo territorio due volte Pannonéi luogo di suascelta(can. 19 di Calcedonia; can. 37 degli Apostoli; can. 5 Nicea I); spetta a lui confermare l’elezione di ciascun Vescovo (can. 4 di Nicea I), cioè garantire la canonicità delle decisioni sinodali. Ma ogni Vescovo - inclu­so il Metropolita — (can. 28 di Calcedonia) è eletto da tutti i Vescovi della provin­cia (can. 4 di Nicea I; can. 3 di Nicea II). Esplicito è il can. 2 del Concilio ecumenico di Costantinopoli I (381): «[...] Salvo restando il canone stabilito circa (l ’autonómia) delle diocesi, è chiaro ehe le questioni di una provincia dovrà rego lare il sinodo della stessa provincia, se­cando le decisioni di Nicea [...]». Anzitutto il canone garantisce Pautonomia del­le «diocesi», termine ehe nel diritto romano designa larghe circoscrizioni ammi- nistrative civili istituite in tutto Plmpero romano già alla fine del IV sec. Confor- memente a questo concetto, nel diritto ecclesiastico per «diocesi» si intende va­ste circoscrizioni ecclesiastiche composte di moite province. I Vescovi delle cinque grandi diocesi sono state insignite in seguito del titolo Patriarcale. Il Patriarca, tuttavia, deve rispettare Pautonomia delle province chiamate nel diritto romano «eparchie». Il suddetto can. 2 conferma le decisioni 9P. Duprey, «Conciliarité e Primautés», in Proche-Orient Chrétien 39 (1989) 227. 10 Cf. PG 137, 103-110.

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