Folia Canonica 10. (2007)
STUDIES - Dimitrios Salachas: Conciliarita e autorita nella Chiesa - Il concetto del Protos tra i vescovi a diversi livelli nel documento di Ravenna (13 ottobre 2007)
24 DIMITRIOS SALACHAS di Nicea I circa la trattazione déllé questioni di una provincia ecclesiastica da parte dei proprio sinodo. I capi delle province, cioè i metropoliti, continuano ad essere eletti dai Vesco vi della provincia, ma spettava al Patriarca il diritto di ordinarii (cf. can. 28 del concilio di Calcedonia; can. 15 del sinodo primo-secondo di Costantinopoli). Pereid, le relazioni Patriarca-Metropolita sono regolate secon- do lo stesso principio ehe le relazioni Metropolita-Vescovi. E sempre lo stesso principio di conciliarità, ispirato dal can. 34 degli Apostoli, ehe esprime l’unità dellaChiesa. Il Patriarca è il simbolo e il ministro dell’ unità della Chiesa patriarcale, come il Metropolita è il simbolo e il ministro dell’ unità della Chiesa metro- politana. II can. 8 del Concilio ecumenico di Efeso (431) stabilisée: «[...] E sembrato bene dunque a questo sinodo santo ed ecumenico di conservare a ciascuna provincia puri e intatti gli antichi diritti e consuetudini in modo che ogni metropoli abbia facollá di addurre la documentazione necessaria per la sicurezza della sua provincia. Chi disprezzasse I’antico ordinamento, non sfuggirà alla pena [...]». Questo canone si riferisce alie legittime rivendicazioni dei Vescovi della Chiesa di Cipro di fronte alie illegittime pretese dei Vescovo di Antiochia, e san- cisce il principio della sinodalità episcopale, che si esprime nel diritto di ciascuna metropoli di reggersi autonomamente. II canone si rifà agli antichi diritti e consuetudini di ogni metropoli, ordinando ehe essi restino d’ora in poi puri e intatti. Non si tratta, dunque, di una innovazione, ma tale principio è di antichissi- ma data, in vigore già prima dei Concilio di Nicea I (325). I primi Concili ecume- nici hanno semplicemente riconosciuto 1’istituzione sinodale di ogni provincia. Percio, il Vescovo di Antiochia indebitamente reclamava delle prerogative sulla Chiesa di Cipro. Di conseguenza, il canone riconosce a ciascuna metropoli il diritto di rivendicare presso la suprema autorité della Chiesa la sua autonómia, qualora essa fosse lésa da chiunque. Il principio della sinodalità e della comunione tra le Chiese locali si applica- come si è detto — in modo particolare nella designazione dei Vescovi. L’elezione di un Vescovo è una delle «questioni» che superano l’autorità di un singolo Vescovo, ma riguarda più Vescovi. Si tratta di scegliere i pastori che assicureranno la trasmissione fedele del deposito della fede e della salvezza, ricevuto da Cristo. II can. 4 del primo Concilio di Nicea (325) tratta esplicitamente della «costitu- zione» (/catas-tas7.s'=istituzione) dei Vescovi, ehe comprende l’elezione canonica e 1 ’ ordinazione, imponendo la presenza di tutti i Vescovi della provincia e la con- ferma da parte del Metropolita11. E’ significativa la procedura stabilita dal Concilio di Nicea circa la (katasta- sis) dei Vescovi: «Si abbia la massima cura ehe un Vescovo sia costituito da tutti i Vescovi della provincia. Ma se cio fosse difficile o per motivi d’urgenza o per la 11 Cf. J. GAUDEMET, L’Eglise dans l’Empire romain, Paris 1958, 380.