Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luis Navarro: Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici

238 LUIS NAVARRO V. L’applicazione dei divieti e le loro eccezioni Dopo aver analizzato il fondamento di queste proibizioni, è opportuno tratta- re alcune questioni riguardanti l’applicazione di questa normatíva: sia per quan­to riguarda le proibizioni sia per i relativi permessi e dispense da parte deli ’ auto­rité ecclesiastica. È stato giustamente osservato che nel modo in cui taie normatíva viene appli­cata vi è una notevole discrezionalità da parte deü’autorità ecclesiastica. Un au- tore italiano, dopo aver esaminato alcuni casi di interventi diretti di alcuni chieri- ci in questi ambiti, e aver segnalato il tipo di reazione avuto da parte deli’autorité ecclesiastica, conclude che “ad ogni passo del procedimento ci si trova di fronte ad una scelta assolutamente discrezionale deU’autorité ecclesiastica. Discrezio- nale è infatti il giudizio sull’opportunité di consentire o meno al chierico di pren­dere parte attiva alla politica o al sindacalismo, discrezionale è l’intervento in caso d’infrazione, discrezionale è la facolté di spingerlo fïno al monitum forma­le, dopo il quale l’infrazione disciplinare puô trasformarsi in reato, discrezionale è la scelta fra il procedimento amministrativo e il deferimento al tribunale eccle­siastico, discrezionale è la natura e la misura della pena”62. Queste annotazioni sono particolannente rilevanti se si tiene conto che la trasgressione dei divieti stabiliti nei canoni 285 e 287 non costituiscono dei delitti e quindi non sarebbero oggetto di una sanzione penale, finché non ci sia un comminazione tramite un precetto penale, ehe richiama all’obbedienza63. Una constatazione di questi fatti potrebbe portare alla conclusione che tutto dipenderé dalle circostanze sociali e politiche, dali’autorité ecclesiastica compe­tente, dal chierico ehe vorrebbe intervenire e anche dalle circostanze in cui si tro­va la Chiesa in quella Nazione. Cio è sostanzialmente vero, ma non significa che le decisioni siano arbitrarie: la discrezionalità non è arbitrarietá. Pereid la norma­tíva vigente prevede che si possa concedere la dispensa (ehe deve avere una cau­62 De Bernardis, Il clero e la politica, cit. 460. 63 È quanto appare nella lettera del Card. Re a Mons. Lugo Méndez, del 20 dicembre 2006, nella quale si fa in virtù del can. 1347,1 ’ammonizione canonica: “Ahora, según el can. 1347 § 1, le hago esta pública admonición canonica de no aceptar la candidatura a Présidente della República del Paraguay. En caso contrario le será impuesta- como primera sanción- la pena canonica di suspension, que prohibe a los ministros sagrados todo acto de potestad de orden y de jurisdicción (cfr. can. 1333, § 1 )”. G. B. Re, Admonición canónica a S.E. Mons. Fernando Lugo Méndez, S.V.D., Obispo emérito de San Pedro (Paraguay), 20.12.2006, in http://www.episcopal.org.py/comunicados/admonicionalugo.htm. In passato anche ci sono state sentenze di tribunali ecclesiastici, come nel caso di Baget Bozzo. Sulla questione vid. A. Vit ALE, Ministri di culto e impegno politico. In margine alla sentenza di Baget Bozzo, in Qua­dern i di diritto e politica ecclesiastica ( 1985), 49-52. Per il testo della sentenza del Tribunale Metropolitano di Genova, del 29.7.1985, vid. Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (1985), 388-395.

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