Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luis Navarro: Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici

IL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ATTIVA NEI PARTITI POLITICI 237 Cliiesa. In questo ordine, i chierici hanno il diritto a fare le proprie scelte in ambi­to politico guidati dalla loro coscienza (ad esempio, decidono liberamente a qua­le candidato dare il proprio voto nelle elezioni politiche e amministrative o in un referendum), e possono prudentemente parlame. Invece, non sarà prudente, anzi costituirebbe una violazione del diritto alla li­berté dei fedeli nel temporale (cf. can. 227), fare campagna aperta per alcuni can­didati o il candidato di sua scelta58 59. In tali casi i fedeli rimangono pienamente li­beri e non sono vincolati, nemmeno moralmente, dalle scelte dei chierici60. Andare öltre la manifestazione privata delle scelte personali del chierico in am­bito politico, partecipare attivamente alla politica (come ad es. diventare un can­didato nelle elezioni comunali) o occupare un incarico pubblico (essere sindaco, Parlamentäre, ecc.), o partecipare a rivolte popolari, al di fuori dei casi eccezio- nali, costituirebbe un ostacolo alla sua funzione pastorale, perché provocherebbe divisioni nella comunità. Se Giovanni Paolo II avverte ehe il chierico, pur essen- do libero nelle sue scelte come cittadino privato, “farà il possibile per evitare di crearsi dei nemici con prese di posizione in campo politico che gli alienino la fi­ducia e provochino l’allontanamento dei fedeli affidati alla sua missione pasto­rale”61, tanto più il chierico cercherà di evitare azioni pubbliche in ambito pretta- mente politico, perché causerebbero una profonda divisione nella comunità cri- stiana. 58 Su questo diritto, vid. Her vada, Diritto costituzionale canonico, 129-131 ; J.T. Martín DE Agar, Il diritto alla libertà nell’ambito temporale, in Lex Nova 1 (1991), 125-164, e M. Blanco, La libertad de losfieles en lo temporal, in Fidelium iura 3 (1993), 13-35. 59 “Occorre aggiungere ehe il diritto del presbitero a manifestare le proprie scelte personali è limitato dalle esigenze del suo ministero sacerdotale. (...) Egli infatti puô talvolta essere ob­bligato ad astenersi dall’esercizio del proprio diritto per poter essere segno valido di unità e quindi annunciare il Vangelo nella sua pienezza. Ancor più dovrà evitare di presentare la pro­pria scelta corne la sola legittima e, nell’ambito della comunità cristiana, dovrà avere rispetto per la maturità dei laici, e anzi impegnarsi nell’aiutarli a raggiungerla, con la formazione della loro coscienza”. Giovanni Paolo II, Udienza generale, 28.7.1993, n. 4, in Insegnamenti di Giovanni Paolo II, XVI, 2, 1993, 110. 60 Condivido le affermazioni di Achacoso: “Even as they entitled to lay down moral guide­lines regarding elections, bishops and other members of the clergy have no special competen­ce to indicate the best persons to vote for. Much less can they oblige the faithful to vote for cer­tain candidate. Specific indications regarding the aptness of certain candidates for public offi­ce, given by particular members of the clergy, must be taken as expressions of opinion. The credence given to such opinions should be based not on their Church position or authority but rather on their perceived reliability in assessing the competence and character of persons. In the matter of choosing candidates, lay people should know that they enjoy and should exercise their Christian freedom”. Achacoso, The Participation, cit., 234. 61 Giovanni Paolo II, Udienza generale, 28.7.1993, n .4, in Insegnamenti di Giovanni Pao­lo II, XVI, 2, 1993, 110.

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