Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luis Navarro: Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici

228 LUIS NAVARRO di cariche pubbliche, perché li si indicavano le autorità competenti a seconda dei casi. Comunque sembra logico ehe debbano necessariamente intervenire 1’Ordinario proprio del chierico (per i presbiteri e i diaconi) e la Santa Sede (per i Vescovi). Nemmeno si detenninano nel canone i criteri specifici di valutazione ehe dovrà adoperare l’autorità ecclesiastica per autorizzare il coinvolgimento dei chierici nei partiti e nei sindacati. Quando i diritti della Chiesa e la promozio- ne dei bene comune lo richiede? Come conclusione di questi due canoni27, si puo dire che in entrambi i casi c’è una vera proibizione, ma al contempo si permette che ci siano eccezioni che con- sentono al chierico di intervenire attivamente in politica e nei sindacati anche come dirigente o di occupare un incarico pubblico. Ne segue il bisogno di trovare il giusto equilibrio fra proibizione e permesso28. Che tale equilibrio non sia facile risulta evidente. Ciô si riflette anche nel modo in cui è stato trattato questo téma da parte di alcuni canonisti: in certi casi si tende ad analizzare molto attentamen- te le eccezioni della proibizione, sottolineando quali ambiti non rientrano nella proibizione29. Altri autori sostengono con forza ehe il chierico deve dedicarsi esclusivamente alie questioni di natura spirituale, fino al punto ehe qualcuno ri­27 In collegamento con questi divieti il codice stabilisée ehe i chierici devono usufruire dél­ié esenzioni previste dal diritto civile per non dover esercitare cariche e uffici pubblici civili che sono alieni alio stato clericale (cf. can. 289 § 2). 28 Sottolinea la presenza costante di questo binomio nella legislazione ecclesiastica, D. Sequeira, Os presbiteros diocesanos, cit. 29 È significativo che 1’unico commento ehe si fa al can. 287 in un commentario al CIC è il seguente: “Distinguendo fra partiti politici e associazioni sindacali, il § 2 non intende proibire l’attività diretta in un partito politico, purché non assuma di fatto o di diritto un carattere pub­blico oppureunamilitanza attiva”. Migliavacca, Commento al 287 cit. 289. Alcuni autori si sono chiesti se essere membro di partiti politici sia o meno contrario alia norma. Per Provost sarebbe possibile: dipenderebbe dal Paese e dalla cultura. “For example, in certain parts of Africa the very fact of belonging to a political party is itself to take an active role in politics. The bishops there have already told their clergy not even to enroll in a political party. In the United States, however, registering according to one political party or another does not make one a party activist and constitutes only a ‘passive voice rather than an active role”. Provost, Priests and religious, cit. p. 87. Otaduy invece, ritiene ehe ciô non sia possibile perché il divie- to “debe incluir la afiliación, cuyo simple conocimiento es susceptible de generar el rechazo que la prohibición canonica pretende atajar”. Otaduy, Commento al 287 cit., 375. Anche Lynch sottolinea ehe “the clergy are not forbidden to belong to these organizations”. Lynch, Commento al can. 287, in New commentary, cit. 380. Provost amplia ulteriormente la presen­za pubblica e sociale dei chierici: “The canons do not exclude clergy and religious from being members of laborunions, or from having membership in non partisan political action commit­tees, participating in non-partisan special interest organizations, or carrying on a lobbying ef­fort. Thus it would be permissible for priests and religious to be members of a Right to Life group, Network, a peace movement, organizations for moral legislation, etc., but they could not be party workers for the Republican, Democratic, or other political parties”. Provost, Priests and religious, cit. 87.

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