Folia Canonica 10. (2007)

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE - Luis Navarro: Il divieto di partecipazione attiva nei partiti politici e di assunzione di uffici pubblici

IL DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ATTIVANEI PARTITI POLITICI 229 tiene che “debba imporsi una regola generale e inderogabile da far rispettare con inflessibile rigore”30 31. Penso che per uscire da questi vicoli ciechi, si deve andare öltre la stretta ana- lisi dei testo legale e vedere quale sia la ragion d’essere della norma e al tempo stesso approfondire il molo del chierico nella Chiesa e nella società. Infatti un’analisi troppo centrata sulle parole dei due canoni e sulla loro gene- si porta necessariamente a soffermarsi su questioni quali il significato dell’espressione “partem activam habere”, il significato di partito politico, sin- dacato, ecc. e a mettere in risalto alcune affermazioni ehe si trovano nell’iter re- dazionale come ad esempio ehe i chierici godono anche dei diritti politici e civi­li3 1 e che in certi casi non possono sottrarsi al do vere di intervenire anche in situa- zioni eccezionali32. E dopo aver analizzati i termini, si passa quasi in modo in- conscio a considerare quanto non esplicitato dal testo per poi concludere ehe tut- to cio è legale e, quindi, legittimo. Quest’analisi sui filo dei rasoio porta alia se- guente conclusione : quante più eccezioni alia regola vengano concesse meglio è, e di conseguenza, c’è da rammaricarsi quando alcune autorità ecclesiastiche sono restie a concedere quei permessi. Inoltre, trattandosi di proibizioni, si potrebbe invocare il principio stabilito al can. 18, secondo il quale le leggi ehe “restringono il libero esercizio dei diritti (...) sono sottoposte a interpretazione stretta”. Se i diritti politici e civili dei chie­rici sono limitati da una norma, allora le limitazioni dovranno essere quelle im- prescindibili. In tale ottica, il principio ehe dovrebbe guidare 1’interpretazione di questi canoni, è: quanto non è esplicitamente vietato è permesso. Pertanto, dove non c’è divieto, c’e libertà assoluta. III. FONDAMENTO DEL DIVIETO: L’IDENTITÀ E MISSIONE DEL CHIERICO L’interpretazione di queste norme va fatta individuando la ratio legis, nella consapevolezza ehe questi due canoni fanno parte dello statuto giuridico dei chierici e tale statuto ha la sua ragion d’essere nell’identità e nella missione dei chierico. Infatti le norme che delineano tale statuto sono riconducibili in grande misura all’incidenza del sacramento dell’Ordine nella persona ehe lo riceve e 30 De Bernardis, II clero e la politica, cit. 461. 31 A proposito della discussione su alcune attività aliene dallo stato clericale, si legge: “cen­set quidam consultor affirmandum quoque esse clericos per se omnibus in Civitate gaudere iu- ribus, non secus ac alios cives”, in Communicationes 16 (1984), 182. 32 II Segretario della commissione, a proposito della indicazione ehe allontanava i chierici da vedersi coinvolti in certi conflitti (“in intestinis bellis et ordinis publici perturbationibus nulla partem habeant”) propose di sopprimerla “perché ci sono momenti nella storia di un pae- se per cui i chierici non possono restare indifferenti”. Communicationes 14 (1982), 83.

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