Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi dal Lago: Il diritto canonico come problema teologico

84 LUIGI DAL LAGO giustizia nelle relazioni che intercorrono fra i membri di tale popolo. Accentuano quindi il carattere strettamente giuridico della legislazione ecclesiastica, sepa­rando la teológia dalla canonistica. La scuola tedesca insiste maggiormente sugli elementi genetici della chiesa, cioé sulla Parola e sui sacramenti, e considera il diritto canonico come una scienza teologica ehe procede con un metodo giuridi­co. Sviluppando questa visione kerigmatico-sacramentale, che pure accettano quale punto di partenza, Corecco e Ghirlanda mettono in rilievo soprattutto la communio (koinonia ) della chiesa, in cui vedono la causa materiale, formale e fi­nale dei diritto canonico, come cercheremo di spiegare nel punto seguente. Accanto a queste varie scuole (e talvolta contro di esse), si pone anche una tendenza alia deteologizzazione dei diritto canonico (e di conseguenza alia de- giuridizzazione della teológia), i cui principali rappresentanti sono Peter Hui- zing e Jiménez-Urresti. Nel senso inteso da questi autori, si tratta di rendersi con­to della relatività del diritto canonico, che non deve fare affermazioni teologiche (ad es. l’identità tra contraito e sacramento nel matrimonio, cf. can. 1055 §2 del CIC/1983), ma rimanere sui piano disciplinare e regolativo dei rapporti ecclesia- li. Percio Huizing propone di non usare più il termine “diritto canonico” {Kir­chenrecht), ma “ordinamento ecclesiale” {Kirchenordnung). In tal modo verreb- be messo in rilievo il carattere pastorale delle leggi canoniche e il loro servizio (e subordinazione) alla cura d’anime. Questa visione présenta utili spunti,10 ma corre il pericolo di ridurre fortemente la certezza del diritto e la sua valenza vin- colante in modo universale. III. IL DIRITTO CANONICO COME ORDO COMMUNIONIS L’importanza della ecclesiologia di comunione per comprendere il significa­to del diritto canonico e il posto che gli spetta, è stata messa in rilievo autorevol- mente da Giovanni Paolo II, nel momento stesso della promulgazione dei nuovo Codice: «II Codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della chiesa. AI contra­rio il suo scopo è piuttosto di creare nella società ecclesiale un ordine tale ehe, as­10 Cf. P. Huizing, cap. L 'Ordinamento della chiesa, in Mysterium Salutis, vol. 8, Brescia 1975,193-228. Come esempio della configurazione storica di molti aspetti istituzionali della chiesa, quali il papato, la carica episcopale, il sacerdozio, ecc., H. porta la discussione circa il significato di Mt. 16,19: «II contenuto concreto attualmente posseduto da questi uffici [...] sono tanto la realizzazione di un dato già esistente nella Sacra Scrittura, quanto anche il risul- tato di una evoluzione storica. [...] Női oggi, senza l’aiuto dell’esegesi e quindi di una scienza, non riusciamo più a capire cosa significhi ad es. dare a qualcuno “le chiavi dei regno dei cieli”; per Pietro invece, sarebbe risultato incomprensibile se Gesù gli avesse detto: “Ti do la supre­ma giurisdizione su tutti i vescovi e su tutte le chiese”» (qui 208-209).

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