Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi dal Lago: Il diritto canonico come problema teologico

IL DIRITTO CANONICO COME PROBLEMA TEOLOGICO 83 porre istituzione e carisma, perché entrambi sono indispensabili per la vita della chiesa: come dimostra la storia della chiesa, senza il carisma 1’istituzione diventa arida e morta; senza 1’istituzione, il carisma si disperde e si divide. Infatti la strut- tura della chiesa è nello stesso tempo carismatica e costituzionale. Afferma von Balthasar: «La forma istituzionale della chiesa non puö essere interpretata unila­teralmente come “carcere” o “tomba” di Dio, cosi come la corporeità non lo è per la natura umana. L’istituzione è un mezzo, uno strumento, mediante il quale agi- sce lo Spirito di Cristo».7 L’analogia della chiesa con il mistero dei Verbo incar­nato fa capire che tra le varie «incamazioni» che la rendono visibile non c’è solo la forma liturgico-sacramentale, ma anche quella organizzativa e normatíva.8 In altri termini, la dimensione giuridica è un elemento costitutivo della chiesa del Verbo Incarnato, in quanto i principi strutturali ehe generano la chiesa (Parola, sacramenti e carismi) richiedono un ordinamento ehe salvaguardi l’autenticità dell’annuncio, la validité e la liceità dei sacramenti, nonché l’unione e la concor­dia tra i credenti, nel rispetto e nella valorizzazione dei ruolo proprio di ciascuno. In questo senso, il fatto giuridico non è da attribuirsi soltanto alla componente umana, storica, della chiesa. Nel diritto canonico, analogamente al mistero della chiesa, c’è un elemento umano e un elemento divino, che si riflette nella distin- zione (talvolta problematica) tra diritto divino positivo, rivelato, di per sé immu­tabile, e diritto umano, di origine ecclesiastica, di per sé soggetto a mutamento e riforma. Edificata sulla Parola e sui sacramenti, la chiesa dunque adempie la mis­sione affidatale da Cristo di conduire gli uomini alla salvezza. In quanto société visibile, afferma Paolo VI, «la chiesa possiede il suo diritto, fondato sulla natura stessa della chiesa».9 Tra le varie scuole canonistiche (la scuola di Navarra, espressione dei canonisti laici spagnoli legati all’Opus Dei; la scuola di Monaco, fondata da Klaus Mörsdorf e seguaci; la scuola di Lugano, formatasi attomo ad Eugenio Corecco, e seguaci; la scuola romana, facente capo all’université Gregoriana e attualmente rappresentata da p. Gianfranco Ghirlanda), si notano owiamente delle differenze. I canonisti spagnoli privilegiano la categoria di Popolo di Dio ehe vive nella storia e ehe nécessita di una struttura ordinatrice, per assicurare la dimensione di 7 H. U. von Balthasar, Lo Spirito e l’istituzione, Brescia 1979,103-114 (kenosis della chiesa?). 8 Mi sia permesso qui un ricordo personale, tratto dalle lezioni del prof. Schulz, il quale privilegiava questa “inkarnatorische Lösung” corne risposta aile difficoltà sollevate circa la fondazione teologica del diritto canonico. 9Non si capisce come in un’opera recente si possa affermare: «Non esiste nessuna néces­sité ontologica, né teologica, perché la chiesa abbia delle regole giuridiche di condotta» (P. Gherri, Lezioni di Teológia del Diritto Canonico, Roma 2004,192). L’A. fa sua una massima di Popper («criticare sempre una teória nella forma più violenta possibile», ivi, 5), ma mi sem- bra ehe ecceda nella polemica verso le opinioni altrui.

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