Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi dal Lago: Il diritto canonico come problema teologico

82 LUIGI DAL LAGO sentava la chiesa come società giuridicamente perfetta, in opposizione alle teorie del regalismo, dell’iUuminismo e del giuseppinismo e del totalitarismo dei seco- li dal XVII al XX), solo accennando alla scuola dei canonisti laici italiani, che pure hanno influenzato la nostra carta costituzionale (art. 7) e anche il concorda­to italiano del 1984 (la chiesa è vista di fronte alio stato come soggetto di un “or- dinamento giuridico primario” od “originario”), ci limitiamo aile soluzioni più tipicamente teologiche. È chiaro anche ehe la questione non dovrebbe interessa- re solo i canonisti, ma dovrebbe essere risolta dal loro dialogo fruttuoso con gli specialisti di teológia fondamentale e dogmatica. Dal concilio Vaticano II sono venuti diversi impulsi, ma non una précisa elabo- razione circa il fondamento teologico dei diritto canonico e della sua funzione nel- la chiesa. II decreto Optatam totius (n. 16) raccomandava espressamente di espor- re il diritto canonico, tenendo presente il mistero della chiesa come viene presenta- to nellaLumen gentium. Di conseguenza, tali impulsi sono serviti a sviluppare al- cune soluzioni ehe oggi sono ormai comunemente accettate, siapurcon sfumature diverse. II magistero pontificio stesso ha dato importanti elementi di riflessione, in particolare Paolo VI in varie allocuzioni5 e Giovanni Paolo II nella costituzione apostolica Sacrae disciplinae leges con cui veniva promulgato il CIC 1983. Si vede cosi una chiara evoluzione di pensiero che, partendo dall’antico assioma «ubi societas, ibi jus», si distacca via via dai presupposti della filosofia giuridi- co-sociale, per giungere alia formulazione dei fondamenti teologici sui quali si ra­dica la specificità del diritto canonico e la sua legittimazione nella chiesa. Riassumendo la dottrina conciliare sulla chiesa, si nota ehe la comunione spi­rituale di fede, di speranza e carità, costituita da Cristo sulla terra, è anche, per sua natura, un organismo visibile, è un popolo adunato nel segno della Trinità, ma che vive nella storia. La chiesa è dunque una realtà complessa, «risultante di un elemento umano e di un elemento divino» (LG, 8). Pereid l’organismo sociale della chiesa è al servizio dello Spirito di Cristo, ehe vivifica e fa crescere il suo Corpo mistico. Non si pud dunque opporre la chiesa del diritto alla chiesa della carità. Corne sintetizza magistralmente Walter Kasper: «Il contrario di una Ecclesia iuris non è una chiesa dello Spirito o dell’amore, ma è una chiesa dell’ingiustizia. Amore e diritto non sono in contrapposizione, ma si completano a vicenda e hanno bisogno uno dell’altro».6 Egualmente non si possono contrap­5 Paulus VI, Allocutiones de iure canonico, a cura di J. Beyer, Roma 1980 (in particolare il suo discorso agli ufficiali della Rota romana, 8 /02/1973, e quello ai partecipanti al II Con­gresso della Consociatio intemartionalis studio iuris canonici promovendo, Milano 17/09/1973. 6 Cit. da H. HEINEMANN, Lex Ecclesiae fundamentalis — eine verpaßte Chance, in Die Kir­che und ihr Recht, Zürich-Einsiedcln Köln 1986, 146. Cf. Anche H. Fries, Teológia Fonda­mentale, Brescia 1987,560-565 (§ 52. Il luogo teologico della struttura della chiesa): «II riscon- tro del diritto non è 1’amore e lo spirito, mal’ingiustizia, il disordine, il caos e l’arbitrio» (565).

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