Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARY 61 alla Sede Apostolica, per la tutela e l’incremento dei bene spirituale di questi fe- deli migranti, 1’erezione di parrocchie o anche diocesi proprie in diaspora. Da parte sua, la Sede Apostolica per mezzo della Congregazione per le Chie- se Orientali «segue con premurosa diligenza le comunità dei fedeli orientali ehe si trovano nelle circoscrizioni territoriali della Chiesa latina, e provvede alie loro nécessité spirituali per mezzo di visitatori, anzi, laddove il numero dei fedeli e le circostanze lo richiedono, possibilmente anche mediante una propria gerarchia, dopo aver consultato la Congregazione competente per la costituzione di Chiese particolari nel medesimo territorio».102 II Vat. II e ambedue i Codici di diritto canonico prevedono 1’erezione di diocesi personali orientali in tutto il mondo per i migranti orientali di diversi riti. Nel decreto conciliare suile Chiese orientali, infatti, si legge: «Si provveda in tutto il mondo, a tutelare e incrementare tutte le Chiese particolari e a questo scopo si erigano parrocchie e una propria gerarchia, dove lo richieda il bene spirituale dei fedeli» (OE 4). E il decreto sull’ufïicio pastorale dei Vescovi auspica ehe nei luoghi dove si trovano fedeli orientali si costituisca, secondo il giudizio della Santa Sede, una gerarchia propria per ciascuna Chiesa orientale (cf CD 23). Conformemente a questi dettati dei Concilio, il can. 372 del CIC, pur affer- mando la regola della territorialità della diocesi, aggiunge ehe «dove, a giudizio della suprema autorità della Chiesa, sentite le Conferenze episcopali interessate, Eutilità lo suggerisca, nello stesso territorio possono essere erette Chiese particolari distinte sulla base del rito dei fedeli o per altri simili motivi». In pratica, la Sede Apostolica ha applicato ed applica ampiamente questa norma, costituendo dovunque in territori latini una gerarchia orientale. Per garantire adeguatamente lo stato giuridico dei migranti cattolici orientali che hanno il domicilio o il quasi-domicilio in territori dove manca il proprio par- roco oppure nei luoghi dove non è costituita una gerarchia orientale propria, e per assicurare la cura pastorale dei fedeli migranti di un’altra Chiesa .vu/ iuris, è assai raccomandabile ehe si favorisca una specifica azione pastorale da parte di sacerdoti del medesimo rito, quando ciô è possibile, o da parte di altri ministri sacri, osservando sempre l’unità cattolica nella diversité delle tradizioni e dei riti pro- pri. Si deve al Concilio Vat. II l’opéra di recupero e di rinvigorimento della pastorale migratoria nel seno della cattolicité, dove il Vescovo diviene il segno visibile e garante della comunione e della cattolica unité nelle diversité. In tal senso va letto il decreto CD sull’ufficio pastorale dei Vescovi ehe al n. 23 stabilisée: «Dove si trovano i fedeli di diverso rito, il Vescovo deve provvedere aile loro ne,02Ioannes Paulus II, Constitutio apostolica Pastor Bonus, art. 59, in AAS, LXXX (1988), 875.