Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
62 LUIGI SABBARESE cessità, sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie dello stesso rito, sia per mezzo di un Vicario episcopale, munito delle necessarie facoltà e, se opportuno, insignito anche del carattere episcopale, sia da se stesso, come Ordinario di diversi riti». Lo stesso decreto conciliare, al n. 27, aggiunge ehe «il Vescovo puo costituire uno o più Vicari episcopali che, in forza dei diritto [...] nei riguardi dei fedeli di un determinato rito, godano lo stesso potere ehe il diritto comune attribuisce al Vicario generale». Come è noto, conformemente a questi dettati dei Concilio, sia il CIC sia il CCEO hanno adottato adeguate norme (cfcann. 383 § 2,476 e 518 dei CIC; can. 193 § 3 del CCEO). Dal punto di vista specificamente normativo, in conformità e in continuità con la legislazione di entrambi i Codici, si possono proporre alcune indicazioni ehe investono la sensibilità e la cura pastorale dei Vescovi. Perciô, è auspicabile ehe il Vescovo diocesano consideri anzitutto come affi- dati a sé nel Signore i migranti cattolici orientali e curi che risplenda anche per loro la carità di Cristo, di cui il Vescovo deve essere testimone di fronte a tutti, e la testimonianza dei fedeli latini. Provveda, poi, anche all’assistenza spirituale dei migranti di diverso rito.103 II Vescovo diocesano ha il grave obbligo di assicurare in ogni modo ehe i migranti cattolici orientali conservino il rito della propria Chiesa, lo coltivino e lo osservi- no con tutte le loro forze e favoriscano le relazioni con l’autorità superiore della stessa Chiesa; egli provveda aile nécessita spirituali di questi fedeli, per quanto è possibile, mediante presbiteri o parroci dello stesso rito, oppure anche mediante un Vicario episcopale costituito per la cura specifica di questi fedeli;104 i Vescovi diocesani ehe costituiscono questo tipo di presbiteri, di parroci o Vicari episcopali per la cura dei migranti cattolici orientali, prendano contatto con i relativi Patriarchi e i loro Vescovi eparchiali. Se ragioni di opportunité o di nécessita lo suggeriscono, il Vescovo diocesano si mostri sollecito anche verso i migranti acattolici ehe non sono in piena co- munione con la Chiesa cattolica,105 e offra loro gli aiuti spirituali di cui hanno bi- sogno come credenti in Cristo, ferma restando l’osservanza della normatíva canonica circa la communicatio in sacris; Infine, il Vescovo puo concedere 1’uso di una chiesa, di un oratorio, di una cappella o di un altro edificio sacro destinato al culto, ai migranti acattolici ehe mancano di luoghi di culto per celebrare degnamente il culto divino. 103 Pontificio COnsiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga migrantes caritas Christi, Ordinamento giuridico-pastorale, art. 16 § 3, 74. 104Ibidem, art. 16 § I, 73. 105 Id., Istruzione Erga migrantes caritas Christi, nn. 56-58, 39-31 ; Ordinamento giuridico-pastorale, art. 17 § 1, 74.