Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARY 59 2. Orientali immigrati nei territori latini d'Occidente: quale cura pas­torale?9X Nel contesto del fenomeno delle migrazioni internazionali, forse il più rile- vante nel mondo contemporaneo, va aumentando il numero di fedeli delle Chie- se orientali cattoliche ehe emigrano dal Vicino, Medio ed Estremo Oriente, non- ché dall’Europa centrale e orientale, verso i paesi d’Occidente, specialmente verso gli USA, PAmerica Latina, il Canada, PAustralia e PEuropa occidentale. Questa diaspora di migranti cattolici orientali pone ovviamente lapreoccupazio- ne di una urgente, adeguata e specifica cura. L’emigrazione rischia non solo di impoverire le Chiese orientali, ma, con il ritmo tragico con cui si evolve, rischia di portarie all’estinzione. Sono percio necessarie nuove strutture ecclesiali nei paesi occidentali per dare agli emigrati cattolici orientali la possibilité di vivere e testimoniare la loro fede secondo le proprie tradizioni e il proprio rito. Di queste nuove esigenze si è reso interprete anche il Pontificio Consiglio della Pastorale dei Migranti e degli Itineranti che, rivolgendosi alie Strutture Ge- rarchiche delle Chiese Orientali Cattoliche e ai singoli Gerarchi, li esorta «ad at- tuare una pastorale specifica per coloro ehe sono coinvolti nel fenomeno sempre più vasto della mobilita umana, adottando i provvedimenti richiesti dalle mute- voli situazioni».98 99 Nonostante la loro condizione di diaspora, non bisogna disattendere il fatto ehe i migranti orientali cattolici sono tenuti alfobbligo di osservare dovunque il proprio rito, inteso come patrimonio liturgico, teologico, spirituale e disciplina­re, secondo la definizione data dal can. 28 § 1 del CCEO. Di conseguenza «anche se affidati alla cura del Gerarca o del parroco di un’altra Chiesa sui iuris, riman- gono tuttavia ascritti alia propria Chiesa sui iuris» (can. 38 del CCEO); anzi «l’usanza, anche se a lungo protratta, di ricevere i sacramenti secondo il rito di una Chiesa sui iuris, non comporta l’ascrizione alia medesima Chiesa» (can. 112 § 2 del CIC). La storia della Chiesa ha evidenziato, nella pastorale della mobilité, una sorta di “diaspora nella diaspora”, atteso ehe non sempre la pastorale specifica è stata ritenuta necessaria; il che ha provocato scontri all’interno della stessa Chiesa cattolica. «Negli Stati Uniti, ad esempio, la contrapposizione tra i diversi gruppi cattolici e la poca comprensione verso i nuovi immigrati genera nel XIX secolo un’aspra polemica tra l’episcopato americano e P elemento cattolico tedesco. Nel 1907 si verifica la scissione della Chiesa nazionale polacca mentre si faranno 98 Per questa parte seguiamo quanto già scritto in D. Salachas -L. Sabbarese, Chierici e ministem sacro nel Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, 371-375. 99 Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, Istruzione Erga migrantes caritas Christi, n. 32, 26; anche nn. 52-55, 37-39.

Next

/
Thumbnails
Contents