Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
58 LUIGI SABBARESE biamente il patrimonio culturale e spirituale delle Chiese orientali è più affine al patrimonio culturale dei popoli orientali non cristiani. Infatti, il dialogo tra cri- stianesimo e religioni orientali non cristiane è più agevole se svolto da missionari cattolici, latini e orientali, in stretta collaborazione tra loro. In pratica, nei territo- ri di missione i non battezzati ehe abbracciano la fede cristiana sono normalmen- te ascritti alla Chiesa dei missionari ehe hanno assunto la loro educazione nella fede cattolica. Perassicurare ad ogni Chiesa orientalesui iuris il diritto all’evangelizzazione secondo la propria indole rituale, è necessario avere chiari orientamenti, basati su alcuni principi. Anzitutto, spetta al Romano Pontefice, al quale compete la suprema direzio- ne e coordinamento delle iniziative e delle attività riguardanti l’opéra missiona- ria e la cooperazione per le missioni, intervenire con provvedimenti legislativi volti ad assicurare alle Chiese orientali la facoltà circa l’evangelizzazione ad gentes. Spetta alla Sede Apostolica stabilire che «l’azione propriamente missionaria, per mezzo della quale la Chiesa è impiantata nei popoli o nei gruppi dove ancora non è stata radicata» (cf can. 786 del CIC; can. 590 del CCEO), sia assolta anche dalle Chiese orientali, specie nelle regioni, in cui da antica data sono prevalenti i riti orientali. Ovviamente, secondo il can. 594 del CCEO, «sono territori di missioni quelli ehe la Sede Apostolica ha riconosciuto come tali». Da parte sua, la Congregazione per le Chiese Orientali nei riconoscere un territorio come territorio di missione, ne affida 1’ evangelizzazione a idonei Istituti e Società, nonché a Chiese orientali sui iuris. Spetta alla Sede Apostolica notificare all’episcopato latino dei territori di missione che i religiosi orientali, ivi già operanti, compiano l’evangelizzazione secondo il proprio rito e patrimonio. Cosi si risolverebbe il problema, assicuran- do ad ogni Chiesa il diritto alfevangelizzazione secondo la propria indole rituale, e garantendo ad un tempo l’unità di intenti e il coordinamento dell’evangelizzazione. Quanto ai catecumeni nei territori di missione, qualcuno ha suggerito di ri- correre al Legislatore stesso, il quale cou un proprio intervento potrebbe estende- re esplicitamente l’applicazione del can. 588 del CCEO anche alla Chiesa lati- 97 97 Cosi D. Salacmas, II magistero e l 'evangelizzazione nei Codici latino e orientale. Studio teologico-giuridico comparativo, Bologna 2001, 188.