Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARY) 53 L’ordinamento giuridico della realtà ecclesiale gioca in cio un ruolo propul- sore insostituibile, nel garantire e riconoscere ehe le Chiese particolari hanno, entro certi ambiti - nell’intento di facilitare l’incontro tra fede e cultura locale — un’ampia autonómia di govemo, sia in materia legislativa sia in materia più stret- tamente amministrativa e giudiziaria. Proprio per questo si parla spesso, anche all’intemo della Chiesa di sussidia- rietà, volendo cosi esprimere ehe le Chiese particolari possono, in certe materie, provvedere, all’interno di una giusta autonómia, alla conduzione delle loro stes- se realtà, secondo la misura e 1’ ambito di potere di cui sono provviste. I rinvii operati dal Codice, in materia legislativa, al diritto particolare, sono numerosi; si lascia cosi all’autorità gerarchica locale la possibilità e la liberté di legiferare secondo le esigenze ehe essa vede opportune.82 Esempio significativo di questa giusta autonómia concessa alle realtà locali in materia legislativa è la previsione del can. 455 del CIC, riguardante la possibi­lità concessa alle Conferenze Episcopali di emanare decreti generali, che sono qualifícate dallo stesso CIC come leggi in senso proprio - proprie sunt leges (can. 29) - in quelle materie previste dal diritto universale o da un mandato spe­ciale della Sede Apostolica. Numerosi sono i campi in cui di fatto questa potestà legislativa si attua e mold sono gli esempi ehe si possono addurre. Ci limitiamo qui a segnalare, proprio nel senso di un servizio aile realtà e alie esigenze missionarie, tutta la normatíva ri­guardante l’impostazione educativa della formazione catecumenale (can. 788 § 3 del CIC e can. 587 § 3 del CCEO) e l’indicazione delle prerogative proprie dei catecumeni83 ehe sono per 1’appunto di competenza delle Conferenze Episcopali e dei diritto particolare. Un altro punto di estremo interesse che val la pena sottolineare, nell’ambito della necessità di un costante adattamento del diritto alle situazioni locali, è l’istituto canonico della dispensa. Nella tradizione giuridica della Chiesa si è sempre affermata la possibilità di una relaxatio legis, cioè di una mitigazione, in un caso singolo, della rigidità e deU’obbligatorietà della legge, giustificata da esigenze pastorali. Si riconosce, quindi, che, in un caso concreto e determinato, il soggetto possa raggiungere la salus animarum attraverso la non osservanza della legge ecclesiastica (can. 85 del CIC e can. 1536 § 1 del CCEO). Nel CIC/17 la possibilità di dispensare dalle leggi ecclesiastiche universali era concessa solamente al Sommo Pontefice. Nella vigente legislazione codicia­82 Cf V. MOSCA, Per un diritto particolare missionario secondo la legislazione universale della Chiesa, in Aa.Vv. II diritto della Chiesa al servizio dell’attività missionario, “Euntes Docete”, LIV (2001), 73-98. 83 Per uno studio giuridico sul catecumenato si veda A. D’Auria, Lo statuto giuridico dei catecumeni, in Aa.Vv., II diritto della Chiesa al servizio dell’attività missionario, “Euntes Docete”, LIV (2001), 153-167.

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