Folia Canonica 8. (2005)
STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario
IL SISTEMA NORMATIVO CANONICO RIGUARDO AL DIRITTO MISSIONARY) 53 L’ordinamento giuridico della realtà ecclesiale gioca in cio un ruolo propul- sore insostituibile, nel garantire e riconoscere ehe le Chiese particolari hanno, entro certi ambiti - nell’intento di facilitare l’incontro tra fede e cultura locale — un’ampia autonómia di govemo, sia in materia legislativa sia in materia più stret- tamente amministrativa e giudiziaria. Proprio per questo si parla spesso, anche all’intemo della Chiesa di sussidia- rietà, volendo cosi esprimere ehe le Chiese particolari possono, in certe materie, provvedere, all’interno di una giusta autonómia, alla conduzione delle loro stes- se realtà, secondo la misura e 1’ ambito di potere di cui sono provviste. I rinvii operati dal Codice, in materia legislativa, al diritto particolare, sono numerosi; si lascia cosi all’autorità gerarchica locale la possibilità e la liberté di legiferare secondo le esigenze ehe essa vede opportune.82 Esempio significativo di questa giusta autonómia concessa alle realtà locali in materia legislativa è la previsione del can. 455 del CIC, riguardante la possibilità concessa alle Conferenze Episcopali di emanare decreti generali, che sono qualifícate dallo stesso CIC come leggi in senso proprio - proprie sunt leges (can. 29) - in quelle materie previste dal diritto universale o da un mandato speciale della Sede Apostolica. Numerosi sono i campi in cui di fatto questa potestà legislativa si attua e mold sono gli esempi ehe si possono addurre. Ci limitiamo qui a segnalare, proprio nel senso di un servizio aile realtà e alie esigenze missionarie, tutta la normatíva riguardante l’impostazione educativa della formazione catecumenale (can. 788 § 3 del CIC e can. 587 § 3 del CCEO) e l’indicazione delle prerogative proprie dei catecumeni83 ehe sono per 1’appunto di competenza delle Conferenze Episcopali e dei diritto particolare. Un altro punto di estremo interesse che val la pena sottolineare, nell’ambito della necessità di un costante adattamento del diritto alle situazioni locali, è l’istituto canonico della dispensa. Nella tradizione giuridica della Chiesa si è sempre affermata la possibilità di una relaxatio legis, cioè di una mitigazione, in un caso singolo, della rigidità e deU’obbligatorietà della legge, giustificata da esigenze pastorali. Si riconosce, quindi, che, in un caso concreto e determinato, il soggetto possa raggiungere la salus animarum attraverso la non osservanza della legge ecclesiastica (can. 85 del CIC e can. 1536 § 1 del CCEO). Nel CIC/17 la possibilità di dispensare dalle leggi ecclesiastiche universali era concessa solamente al Sommo Pontefice. Nella vigente legislazione codicia82 Cf V. MOSCA, Per un diritto particolare missionario secondo la legislazione universale della Chiesa, in Aa.Vv. II diritto della Chiesa al servizio dell’attività missionario, “Euntes Docete”, LIV (2001), 73-98. 83 Per uno studio giuridico sul catecumenato si veda A. D’Auria, Lo statuto giuridico dei catecumeni, in Aa.Vv., II diritto della Chiesa al servizio dell’attività missionario, “Euntes Docete”, LIV (2001), 153-167.