Folia Canonica 8. (2005)

STUDIES - Luigi Sabbarese: Il sistema normativo canonico, riguardo al diritto missionario

54 LUIGI SABBARESE le, in ossequio ad un principio di maggior rilevanza dei poteri e delle istanze lo­cali, il Vescovo diocesano pud dispensare, secondo quanto previsto dal can. 87 del CIC, dalle leggi universali, come pure il Vescovo eparchiale pud dispensare dalle leggi di diritto comune e dalle leggi particolari della propria Chiesa .vw/ iu­ris, secondo il tenore del can. 1538 del CCEO. Cid pud avere un significato note- vole, ad esempio, nelle terre di nuova evangelizzazione, nelPambito delle di­spense concesse - con inevitabili ripercussioni per quello ehe concerne il dialo­go interreligioso - per la celebrazione di quei matrimoni ehe sarebbero altrimen- ti invalidi per la presenza delPimpedimento di disparitas cultus. In passato, la Chiesa attraverso le facoltà missionarie ha tentato di adattarsi alie condizioni peculiari dei territori di missione con un sistema normativo ben collaudato ed efficace per il vecchio continente. Oggi è soprattutto 1’idea di una legislazione particolare il mezzo più idoneo per venire incontro alle nécessita dei diversi popoli e culture in cui la Chiesa è chiamata ad essere sacramento delPintima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano (LG 1). III. IL DIRITTO MÏSSIONARIO: ASPETTI INTERECCLESIALI Accenniamo ora a due problematiche ehe investono il diritto missionario in prospettiva interecclesiale e ehe pereid riguardano più direttainente il coordina- mento intercodiciale (CIC-CCEO) e interdicasteriale (Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli-Congregazione per le Chiese Orientali). Si tratta di questioni attuali, tipiche del diritto missionario, ehe provengono sia dalla prassi missionaria sia dalla differente normatíva canonica per la Chiesa latina e per le Chiese orientali, e che, pertanto, richiedono un supplemento di riflessione. La prima concerne la natura e 1’estensione dei concetto di missio ad gentes e in che modo questa missio appartenga anche alle Chiese orientali, specie quando queste operano in territori di antica tradizione latina. La seconda riguarda la cura pastorale specifica dei fedeli orientali nei territori latini occidentali. 1. Orientali nei territori di missione latini: quale missio ad gentes?84 II Vat. II ha spiegato ehe le Chiese Orientali hanno pari dignità di doveri e di diritti anche per quanto concerne 1’annuncio dei Vangelo, secondo quanto si leg­ge in OE 3.85 84 Per questa parte seguiamo quanto già scritto in D. Salachas - L. Sabbarese, Chierici e ministem sacro nei Codice latino e orientale. Prospettive interecclesiali, Città dei Vaticano 2004, 362-367. 85 «Queste Chiese particolari, sia d’Oriente sia d’Occidente, sebbenc siano in parte tra loro differenti in ragionedei cosiddctti riti, cioé per la liturgia, per la disciplina ecclesiasticae il pa-

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